L'accusa dei peccati gravi per specie, numero e circostanze
Per una buona confessione, uno dei cinque requisiti necessari è l’accusa sincera dei peccati commessi di cui si ha memoria. Come la santa
Madre Chiesa ha autorevolmente (e dogmaticamente) insegnato, sono oggetto obbligatorio e necessario tutti e ciascuno i
singoli peccati gravi commessi da quando si ha l’uso della ragione in poi, i
quali vanno confessati bene, ovvero non genericamente, ma per specie, numero e circostanze. L’inosservanza consapevole e volontaria di tale
indicazione, come già visto per ciò che concerne il sincero pentimento, non
solo rende la confessione invalida, ma la trasforma in sacrilega. Cerchiamo di
focalizzare bene i dettagli di questo importantissimo ulteriore elemento
costitutivo della “quasi materia del sacramento”.
Bisogna quindi anzitutto distinguere tra
oggetto obbligatorio e necessario della confessione e oggetto consigliato e raccomandato di essa. È strettamente obbligatorio confessare i
peccati mortali, ovvero quelli aventi una materia grave (in sé o per le “proporzioni” della trasgressione) e che
siano stati commessi con piena avvertenza
(rendendosi conto di ciò che si stava facendo) e deliberato consenso (non sotto la spinta di violenza fisica o psicologica, coazione, o altra
forma di costrizione). Tanto per fare qualche esempio di comuni peccati che sono
sempre gravi in se stessi, possiamo citare i
sacrilegi, le irriverenze, le bestemmie, il falso giuramento, l’omessa
santificazione del giorno festivo, l’uso di droga, le percosse, l’impurità in
tutti i suoi generi e specie. Ci sono invece
alcuni peccati in cui la materia è “lieve” o
“grave” a seconda delle circostanze. Per esempio il furto ha materia lieve quando cade su oggetti di
scarso valore, mentre è peccato grave quando l’entità della cosa rubata o
ingiustamente trattenuta è considerevole; le mancanze nei confronti dei
genitori sono gravi quando si tratta di ingiurie e offese o quando sono disubbidienze
in cose di grande entità. Questi peccati vanno confessati non in maniera generica, ma per specie: non basta dire “ho peccato
contro il secondo comandamento”, perché un conto è la bestemmia, un conto il
falso giuramento, un conto la nomina inutile del nome di Dio, della Madonna o
dei santi; non basta dire “ho commesso atti impuri”, perché altra cosa è
l’adulterio rispetto ai rapporti prematrimoniali, o al peccato impuro
solitario; etc. Va inoltre specificato il numero - quanto meno in forma tale da rendere l'ordine di grandezza - perché il numero dei peccati intuisce sulle conseguenze e le pene dovute per il peccato e quindi sulla penitenza da fare in terra o nella purificazione, dopo la morte, in Purgatorio. Se un penitente sa di aver colpevolmente “mandato in vacanza il Padre eterno”
durante il periodo estivo, non sarà per lui sufficiente dire “ho mancato alla
santa Messa”, ma dovrà appunto specificare “per tutto il periodo estivo”. Se si
confessa un bestemmiatore abituale, dovrà far chiaramente capire che non è che
gli scappata una bestemmia in un momento di collera, ma che più volte ha offeso
il nome di Dio, etc. Infine vanno specificate le circostanze quando queste mutino la natura del peccato oppure ne
aggravino o diminuiscano la gravità. Se si è bestemmiato dinanzi a un figlio
piccolo, bisogna specificarlo, perché questa aggravante (il vero e proprio
scandalo dato a un piccolo dal proprio genitore) è quasi più grave del peccato
commesso; così come se si è mancati alla santa Messa avendo dei figli piccoli che
devono avere nei genitori un modello e uno sprone per imparare l’osservanza
della legge di Dio. Se si è commessa qualche impurità, bisogna specificare se
il complice, per esempio, fosse sposato in Chiesa (anche se divorziato), perché
l’atto si trasforma immediatamente in adulterio che è molto più grave della
fornicazione semplice, etc. Similmente se si è mancati alla santa Messa non per
negligenza ma per improvvisi problemi che hanno reso molto difficile la
partecipazione (se non addirittura moralmente impossibile: la malattia
personale, un incidente stradale, il ricovero improvviso di una persona cara, altra grave e oggettiva necessità),
bisogna specificarlo; così come se fosse scappata una bestemmia in preda
all’ira da parte di chi non ha questa abitudine e si è ritrovato con
un’espressione blasfema uscitagli dalla bocca quasi senza nemmeno capire come possa essere successo; oppure i peccati che sono stati commessi per ignoranza (cosa che avviene quando si trasgredisce gravemente la legge di Dio,
senza sapere o avere la piena consapevolezza della gravità del peccato, per
difetto di formazione della coscienza, etc.).
I peccati gravi vanno confessati tutti, anche quelli
molto lontani nel tempo, di cui non si abbia la certezza di averli già portati
dinanzi al tribunale della divina misericordia. La confessione, infatti, copre
solo i peccati non confessati per dimenticanza, ma comporta sempre in sé
l’obbligo che, qualora affiorino nella memoria peccati anche molto antichi che
si è certi di non aver mai confessato, essi vengano umilmente
confessati alla prima confessione utile. Tuttavia se la mancata confessione passata di essi fosse dovuta a dimenticanza o inconsapevolezza (e non a volontaria omissione causata da paura o vergogna), è prudente ritenere che il fedele che ne prenda coscienza possa accostarsi alla
comunione sacramentale con l'impegno di confessare tali colpe alla prima confessione utile; se invece non avesse confessato peccati gravi volontariamente (ossia sapendo di doverli confessare e non avendolo fatto per timore o vergogna) è prudente astenersi dalla comunione prima della confessione e si dovrebbe confessare anche la confessione sacrilega quando si omise di confessare colpe gravi di cui si era coscienti e si avvertiva il dovere di confessarle. Qualora invece si commetta un peccato mortale attuale, per nessun motivo
accostarsi all’eucaristia senza premettere la confessione sacramentale. La Chiesa, per la verità, insegna che qualora si compisse un atto di contrizione perfetta ci si potrebbe comunicare con l'impegno di confessarsi al più presto; ma discernere sul compiersi di questa condizione non è cosa sempre facile ed è certamente più prudente e raccomandato premettere la confessione alla comunione.
Gli altri peccati
(quelli veniali) e le imperfezioni morali non costituiscono oggetto
obbligatorio di confessione, ma la Chiesa ne “raccomanda caldamente” la loro
accusa, dato che una coscienza che li dovesse sottovalutare si esporrebbe al
pericolo di cadere in mancanze gravi e comunque, nel caso di peccati in senso
stretto (piccole maldicenze, atti di superbia, bugie, scatti
di collera, etc.), si offende comunque Dio e si “aumenta” il tempo di
purgazione che sarà necessario affrontare in Purgatorio prima di accedere alla
visione beatifica. Un’anima poi che voglia santificarsi non può e non deve prendere alla leggera né venialità né imperfezioni, altrimenti
cadrà inevitabilmente nelle sciagurate sabbie mobili della mediocrità e della
tiepidezza, perderà un numero considerevole di grazie divine, farà molto meno
bene (o lo farà molto peggio) di quello che dovrebbe o potrebbe fare.