Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2024-06-07

L'importanza del sacramento della Cresima

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LA CONFERMAZIONE

La discesa dello Spirito Santo conferma e rafforza la grazia infusa nel Battesimo e rende testimoni di Gesù


Subito dopo i canoni sul Battesimo, troviamo i tre canoni sulla Cresima che, fondamentalmente, dirimono tre eresie – per la verità di origine antica – formulate però con estremo vigore dai riformatori protestanti: l’idea che la Cresima non sia un vero e proprio sacramento, distinto dal Battesimo e istituito da Cristo; la persuasione che la Cresima non conferisca una grazia sua propria, peculiare e particolare; la convinzione che il ministro di questo sacramento non debba essere necessariamente il vescovo. I tre canoni, a suo tempo menzionati per esteso, confutano nel dettaglio ciascuno di questi tre errori. Il fondamento biblico della confermazione, con buona pace dei riformatori luterani, si trova infatti nella Sacra Scrittura, in particolare negli Atti degli Apostoli (At 19,1-7). Quando san Paolo giunse ad Efeso, trovò dodici uomini che “non avevano nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo”. Avevano ricevuto il battesimo di san Giovanni Battista, per cui Paolo anzitutto li battezzò nel nome della Santissima Trinità e, dopo averli battezzati, impose loro le mani: solo in quel momento lo Spirito Santo scese su questi dodici uomini. Un gesto, dunque, sacramentale distinto compiuto dall’Apostolo delle genti, che fa comprendere che l’effusione dello Spirito Santo è fenomeno diverso dall’infusione della Grazia santificante che avviene nel Battesimo. Quando poi si comprese (assai presto!) l’importanza e la necessità di battezzare i bambini, la Cresima cominciò a chiamarsi anche con il nome di Confermazione, a significare un duplice evento oggettivo e soggettivo che con essa si compie. La discesa dello Spirito Santo sul candidato, che conferma e rafforza la grazia infusa nel Battesimo, aggiungendovi il peculiare carattere di rendere il cresimato capace di testimoniare, con la parola e la vita, la fedeltà a Gesù e al vangelo (aspetto oggettivo); la soggettiva ratifica dei voti e delle promesse battesimali, fatta liberamente e consapevolmente dal candidato che, acquisito l’uso della ragione, può e deve scegliere di osservarli facendo proprio ciò che – a suo tempo – il padrino o la madrina promise per lui (dimensione soggettiva). Un sacramento dunque ben distinto e con una grazia specifica, propria e particolare. L’obiezione confutata dal primo canone, peraltro, fa riferimento a ciò che possiamo considerare una sorta di prefigurazione veterotestamentaria della Cresima, che era il particolare rito della “bar mitzvàh” (“figlio della legge”) in uso presso gli Ebrei e a cui anche nostro Signore in persona sembra essersi sottoposto come fa pensare l’episodio, narrato da san Luca, del suo smarrimento e ritrovamento nel Tempio all’età di dodici anni. Proprio a questa età i genitori erano obbligati a portare al Tempio il proprio figlio, per sottoporlo a tale rito, che consisteva in un esame meticoloso e dettagliato, fatto dai rabbini e dai sacerdoti, circa la conoscenza che il ragazzo avesse della dottrina, della liturgia e della legge ebraica. Se il candidato superava l’esame, veniva appunto dichiarato “figlio della legge”, cioè responsabile davanti a Dio ed agli uomini dei suoi atti, in una sorte di acquisizione della maggiore età dal punto di vista morale e religioso, liberando il padre da ogni responsabilità per l’operato del figlio. Tuttavia, come ben insegna san Tommaso d’Aquino sulla scia della dottrina contenuta nella lettera agli Ebrei, questi riti ebraici, che avevano una loro dignità ed efficacia peculiare fino al tempo della nuova Alleanza, erano ombre e prefigurazione della pienezza e della realtà operata dai sette sacramenti. E se certamente l’aspetto soggettivo della confermazione può vedersi prefigurato in questa cerimonia ebraica, ciò che manca è proprio il fatto oggettivo di una reale trasmissione di una grazia particolare dello Spirito Santo, che invece si attua nella Cresima. Un discorso analogo vale, mutatis mutandis, per il battesimo di san Giovanni Battista. Quel battesimo era un simbolo e un segno di penitenza e di purificazione, nonostante la viva somiglianza con il nostro battesimo; ma solo quest’ultimo conferisce il perdono dei peccati e l’infusione della grazia santificante. Così solo la reale ricezione del sacramento della Cresima corrobora definitivamente lo stato di “figlio di Dio” del cresimando, lo incorpora perfettamente alla Chiesa e lo rende “soldato di Cristo”, capace di rendere ragione della sua fede, di viverla e difenderla con la parola e con i fatti e, se necessario, anche col martirio. Proprio per questa piena incorporazione a Cristo e alla Chiesa che avviene con questo sacramento, ne consegue che il ministro ordinario deve necessariamente essere il vescovo e che solo coloro a cui egli delega – come può – il mandato di amministrarlo, lo conferiscono in maniera lecita e legittima.



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