La fruttuosità dei “sacramenti”: è bene precisare questo concetto in modo da distinguerlo, come da sana dottrina cattolica, da altri due aspetti parimenti importanti che riguardano la celebrazione e la partecipazione alla santa Messa e ad ogni altro sacramento: la validità e la liceità.
Il Concilio di Trento ha definito in forma
definitiva e dogmatica le condizioni per cui la celebrazione di ogni sacramento
è valida, facendo propria la dottrina agostiniana della validità (ed efficacia)
del sacramento "ex opere operato",
cioè per il fatto stesso che un sacramento venga regolarmente celebrato dal
ministro competente, che abbia l'intenzione di fare "ciò che fa la
Chiesa" e con la materia adeguata. Facciamo subito due esempi per capire.
Perché una Messa sia valida, occorre che sia celebrata da un sacerdote
regolarmente ordinato, che abbia l'intenzione di celebrare veramente (non per
scherzo!) secondo il rito della Chiesa cattolica e che usi, come materia, pane
azzimo di frumento e vino di pura vite. Similmente si insegnava, almeno prima
della riforma liturgica, che, dalla parte del fedele, la partecipazione
obbligatoria alla santa Messa si potesse considerare adempiuta se si arrivava al
più tardi prima che avesse inizio la liturgia offertoriale. Si capisce che la
santità personale del sacerdote, le circostanze soggettive, il modo con cui
celebra (fervoroso o distratto, solenne o sciatto) sono del tutto ininfluenti
sulla validità della santa Messa (in particolare della consacrazione).
Similmente perché una confessione sia valida, deve essere ascoltata da un
sacerdote che ne abbia ricevuto facoltà dal vescovo e che pronunci correttamente
la formula di assoluzione dopo aver verificato, per quanto può, la possibilità
di assolvere il penitente. Così, dalla parte del penitente, perché la
confessione sia valida è richiesta la confessione per specie, numero e
circostanze dei peccati mortali e quella forma di pentimento, almeno minimale,
che è chiamata tecnicamente "attrizione". Se il confessore è un
grande peccatore, se i suoi consigli sono inopportuni, se la penitenza che
impone è inadeguata, se è scorbutico o insofferente, tutto ciò non influisce
minimamente sulla validità del sacramento. Così come è del tutto ininfluente il
fatto che un fedele non confessi i peccati veniali o non ne dica il numero o
non si esamini sulle imperfezioni etc.
Ad un livello ulteriore, tuttavia, si pongono
le condizioni per cui un sacramento è lecitamente
amministrato o ricevuto. Ebbene,
riprendendo gli esempi precedenti, se un sacerdote celebra Messa in stato di
peccato mortale, commette gravissimo peccato (anche se la Messa, comunque,
resta valida); se celebra in maniera frettolosa o sciatta, se non fa le
genuflessioni o riverenze, commette svariati peccati durante la Messa, ma sempre
senza intaccarne la validità. Se un fedele chiacchiera o si distrae durante la
Messa, arriva tardi per negligenza e senza una giusta causa, commette peccati,
ma non compromette la validità della sua partecipazione. E così via.
La fruttuosità, infine, condiziona il grado
di efficacia reale e contingente che
i sacramenti esercitano su chi li celebra e su chi li riceve. Un sacramento celebrato
senza un minimo di devozione e raccoglimento, frettolosamente e sciattamente,
dà ben poca gloria a Dio anzi contribuisce non poco a offenderlo e (secondo il
nostro modo di parlare) a indisporlo; conseguentemente, salva la validità e la
liceità del sacramento, i frutti che arrecherà in chi lo celebra in questo modo
o in chi vi si accosta con queste pessime disposizioni saranno alquanto scarsi.
In questo senso, se, da un punto di vista della validità, non c’è nessuna
differenza tra la santa Messa celebrata da san Pietro o da Giuda, senz’altro il
primo la celebra anche lecitamente, mentre il secondo commette peccato mortale.
Se, da un punto di vista della validità e della liceità, la santa Messa
celebrata da un santo sacerdote è identica a quella celebrata da un sacerdote
tiepido o mediocre, assai diversi però sono i frutti che essa produce.
Sentiamolo dalle parole del grande dottore san Tommaso d’Aquino: “Nella Messa
si devono considerare due cose: il sacramento stesso, che è la cosa principale
e le preghiere che nella Messa vengono fatte per i vivi e per i morti. Ora,
quanto al sacramento, la Messa di un sacerdote cattivo non vale meno di quella
di uno buono, perché nell’uno e nell’altro caso viene consacrato il medesimo
sacramento. Le preghiere invece che vengono fatte, possono essere considerate
sotto due aspetti. Primo, in quanto hanno efficacia dalla devozione del sacerdote che prega; e allora non c’è dubbio che la Messa
di un sacerdote migliore è più fruttuosa. Secondo, in quanto le preghiere
vengono proferite dal sacerdote nella Messa a nome di tutta la Chiesa, della
quale il sacerdote è ministro. E questo ministero rimane anche nei peccatori
[...]. Tuttavia non sono fruttuose le sue preghiere private, perché secondo le
parole dei Proverbi (28,9): Chi volge altrove l’orecchio per non ascoltare la
legge, anche la sua preghiera è in abominio” (S. Th. II-II, q. 82, art. 6).
Prima di concludere, qualche breve nota
sull’obbligatorietà del precetto domenicale e festivo. Il nuovo Codice di
Diritto Canonico afferma che si è giustificati dalla mancata partecipazione
alla santa Messa “solo se, per la mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla
celebrazione eucaristica”, fermo restando che, in questo caso, bisogna
rimediare attendendo “per un congruo tempo alla preghiera, personalmente o in
famiglia” (CIC, can. 1248). Si parla di “grave causa” che renda “impossibile”
la partecipazione, per cui bisogna operare un serio discernimento di coscienza
prima di concedersi facili “autoassoluzioni”. Causa grave, per esempio, è senza
dubbio la malattia, propria o di un congiunto che richieda l’assistenza
personale (non sostituibile e non delegabile); una disgrazia o un avvenimento
imprevisto e imprevedibile (un incidente, un ricovero improvviso di un
congiunto); qualche altra evenienza non ponderabile che renda realmente
impossibile la partecipazione. In Italia bisogna ricordare che abbiamo ancora
la grazia di molte celebrazioni domenicali e prefestive (che, si ricordi, in caso
di necessità, si considerano come valido adempimento del precetto), per cui le
fattispecie di vera e propria impossibilità sono inevitabilmente assai
ristrette. Infine, anche nel nuovo Codice è confermato il potere del Parroco di
dispensare (ovviamente per giuste e cause gravi) dall’obbligo di osservare il
giorno festivo, così come dai giorni di penitenza (CIC, can. 1245); per cui,
nei casi dubbi, è bene ricorrere al suo consiglio e alla sua autorità.
