Cosa insegna la dottrina della Chiesa, esplicitata nei canoni del Concilio di Trento, sull'assoluzione e la soddisfazione
Il decreto del Concilio di Trento sul sacramento della penitenza, in alcuni dei punti conclusivi, dà delle indicazioni molto precise e puntuali sull'assoluzione e sulla soddisfazione sacramentale, che, insieme alla contrizione e all'accusa dei peccati, costituiscono le parti essenziali di questo sacramento. Per l'importanza che rivestono, è opportuno anzitutto riportarli per esteso, per poi commentarli.
9. Se qualcuno dirà che l’assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero di pronunciare e di dichiarare che i peccati sono stati rimessi al penitente, purché solo creda di essere stato assolto, anche nel caso che il sacerdote non lo assolva seriamente, ma per scherzo; o dirà che non si richiede la confessione del penitente, perché il sacerdote lo possa assolvere, sia anatema.
12. Se qualcuno dirà che tutta la pena viene sempre rimessa da Dio insieme alla colpa, e che l’unica soddisfazione dei penitenti è la fede, con cui apprendono che Cristo ha soddisfatto per essi, sia anatema.
13. Se qualcuno dirà che per quanto riguarda la pena temporale, non si soddisfa affatto, per i peccati, a Dio per mezzo dei meriti di Cristo con le penitenze da lui inflitte e pazientemente tollerate, o imposte dal sacerdote; e neppure con quelle che uno sceglie spontaneamente, come i digiuni, le preghiere, le elemosine, o anche altre opere di pietà; e che, perciò, la miglior penitenza è una vita nuova, sia anatema.
14. Se qualcuno dirà che le soddisfazioni, con cui i penitenti per mezzo di Gesù Cristo cercano di riparare i peccati non sono culto di Dio, ma tradizioni umane, che oscurano la dottrina della grazia e il vero culto di Dio e lo stesso beneficio della morte del Signore, sia anatema.
L’assoluzione del sacerdote nel sacramento della confessione, a detta del Concilio, è un vero e proprio “atto giudiziario”, vale a dire un atto analogo a quello posto in essere da una “sentenza costitutiva” nei processi civili e penali. Senza entrare in complesse disquisizioni giuridiche, il senso di questa espressione è evidenziare che l’assoluzione del sacerdote, quando è validamente conferita, determina l’effetto “costitutivo” della remissione dei peccati. E fino a quando la formula dell’assoluzione non è realmente pronunciata, i peccati non sono rimessi, a meno che (come specificato precedentemente) il penitente non abbia compiuto un atto di contrizione perfetta. Questo in ottemperanza alla disposizione del Signore, che ha detto agli apostoli “a chi rimetterete i peccati saranno rimessi” (Gv 20,23) e anche “tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto nei cieli” (Mt 18,18). Tale assoluzione è data validamente solo in seguito della confessione dei peccati nel penitente, nelle forme e nei modi descritti negli articoli precedenti. È dunque un grave abuso impartire assoluzioni collettive a folle di fedeli senza aver ascoltato la confessione auricolare dei peccati di ogni singolo penitente. La Chiesa prevede delle circostanze del tutto eccezionali in cui ciò è permesso e ad esse occorre attenersi rigorosamente, senza dilatarne arbitrariamente l'ambito di applicazione. Spetta inoltre al confessore valutare se il penitente ha le disposizioni per poter essere assolto, soprattutto nei casi di peccatori abituati o recidivi, tenendo presente che qualora dovesse assolvere un peccatore abituato o recidivo che non desse alcun segno o speranza di pentimento, rischierebbe di divenire complice dei peccati altrui e, a detta di sant’Alfonso M. de’ Liguori, non sarebbe esente dal serio pericolo di peccare mortalmente. Similmente non potrebbero essere scusati da peccato grave quei peccatori recidivi e abituati che, per farsi assolvere, cambiano confessore in continuazione nascondendo la propria recidiva nel peccato. Possono ingannare gli uomini, ma non Dio che tutto vede. E tale confessione, come chiunque dotato di un minimo di buon senso può facilmente intuire, non avrebbe alcuna validità ed efficacia ma costituirebbe quasi certamente (nella misura in cui il penitente agisce con piena avvertenza e volontarietà) un vero e proprio sacrilegio.
Altro capitolo fondamentale di questo sacramento è la soddisfazione sacramentale, ovvero le penitenze imposte al peccatore per riparare i peccati commessi ed espiare le pene temporali dovute per i peccati. I riformatori dell'epoca sostenevano le soddisfazioni offerte da Cristo per i peccati degli uomini dovessero ritenersi più che sufficienti in ordine all'espiazione delle conseguenze e delle pene dovute per il peccato e che solo pensare che possano essere necessari digiuni, preghiere e penitenze imposte dal sacerdote o scelte spontaneamente, equivarrebbe a dubitare dei meriti di Cristo o addirittura oscurare la dottrina della grazia. In realtà la Chiesa, ammaestrata dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione, ha sempre sostenuto che i meriti di Cristo, che morto una sola volta per tutti, vengono applicati integralmente (a remissione totale delle colpe e soddisfazione integrale delle pene) una sola volta e ciò accade nel sacramento del Battesimo. Per i peccati commessi dopo il Battesimo, ragioni evidenti di giustizia richiedono che il penitente cooperi all’espiazione e alla propria purificazione, come anche a riparare i peccati commessi. Diversamente la divina misericordia non sarebbe altro che una sorta di autorizzazione a tempo indeterminato a commettere qualunque tipo di vizio e nefandezza, che sarebbe da scaricare sempre, comunque e solo sul divino sacrificio di Cristo compiuto una volta per tutte, senza alcuna conseguenza negativa da sopportare da parte del peccatore. Conseguentemente il sacerdote è tenuto ad imporre al penitente delle opere penitenziali proporzionate al numero e alla gravità dei peccati commessi, tenendo tuttavia conto della situazione soggettiva del peccatore ed eventualmente, come hanno sempre fatto i santi confessori, aiutandolo unendo le proprie personali penitenze e mortificazioni (ovviamente nel più assoluto segreto) a quelle imposte al penitente. Certamente si richiede a tutti come prima penitenza “la vita nuova”, ovvero la conversione che necessariamente deve conseguire ad una buona confessione. Ma ad essa si deve aggiungere la soddisfazione sacramentale imposta dal sacerdote, l’accettazione serena e gioiosa delle croci e delle tribolazioni inflitte da Cristo stesso con le sofferenze della vita e infine le proprie opere penitenziali, liberamente e volontariamente scelte, al di fuori e al di là di quelle imposte dal sacerdote. Se disgraziatamente il sacerdote omettesse (per dimenticanza o altra ragione) di dare la penitenza sacramentale, badi il penitente di chiederla, ricordando che un’opera penitenziale adempiuta come soddisfazione sacramentale, ricevendo la sua forza ed efficacia dal sacramento della penitenza, ha un valore immensamente più grande delle opere satisfattorie compiute di propria spontanea volontà. Riflettano i confessori al danno che possono provocare non calibrando una buona penitenza sacramentale sia dal punto di visto oggettivo (proporzionata a numero e gravità dei peccati) che soggettivo (adatta e possibile in base alla condizione soggettiva del penitente). Riflettano tuttavia anche quei penitenti che volontariamente ricercano confessori "dalla manica larga" e apparentemente "buoni", che anche per peccati gravissimi e compiuti con deliberato consenso impongono penitenze del tutto irrisorie. Certamente la valutazione della condizione soggettiva del penitente (oggi più che mai) svolge un ruolo decisivo nella scelta della penitenza da imporre. Ma non si può e non si deve rischiare di trasformarla in una sorta di mero "pro forma". Le conseguenze dei peccati vanno assunte, affrontate e riparate. Il penitente deve essere reso consapevole di questo. Meglio, infatti, assumersi le proprie responsabilità e cominciare da questa vita, finché si è in tempo, a fare i conti con le proprie colpe, pagando i debiti contratti con la divina giustizia, piuttosto che doverlo fare, in modo più severo e doloroso (e senza alcun merito), nel tempo di espiazione dopo la vita terrena.
