I sette sacramenti secondo il Concilio di Trento: i 13 canoni sui sacramenti.
Esposizione e commento
Una trattazione esauriente del discorso dogmatico sui sacramenti non può e non deve prescindere dagli insegnamenti del Concilio di Trento (1545-1563), che contiene la più completa, esauriente e dettagliata dottrina su di essi che mai sia stata elaborata nel corso della storia della Chiesa.
È noto che il Concilio fu convocato per reagire al poderoso attacco frontale al cuore della Chiesa cattolica sferrato dalla riforma protestante, a partire da Lutero e Melantone per terminare con Calvino. Lutero negò l’esistenza dei sette sacramenti, riconoscendone solo due (battesimo ed eucaristia) e formulando sul secondo una dottrina largamente eretica, che travisava il vero senso della presenza reale di Gesù nell’eucaristia e negava il valore realmente sacrificale della santa Messa che ne costituisce il nucleo assolutamente essenziale. Il Concilio emanò dapprima il decreto sulla giustificazione (già, a suo tempo, esaminato) e poi un decreto generale sui sette sacramenti. Successivamente si occupò, nel particolare, di tutti i sacramenti e del santo sacrificio della Messa, con eccezione del sacramento del battesimo di cui aveva già ampiamente spiegato la natura nei decreti sul peccato originale e sulla penitenza, e per il quale dedica alcuni canoni nel decreto generale sui sacramenti. Oggi cominceremo ad analizzare proprio quest’ultimo. Ecco i tredici canoni (Denz. 1601-1613)
1. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono stati istituiti tutti da Gesù Cristo, nostro Signore, o che sono più o meno di sette, e cioè: il battesimo, la confermazione, l’eucaristia, la penitenza, l’estrema unzione, l’ordine e il matrimonio, o anche che qualcuno di questi sette non è veramente e propriamente un sacramento: sia anatema.
2. Se qualcuno afferma che questi stessi sacramenti della nuova legge non differiscono da quelli della legge antica, se non perché sono diverse le cerimonie e i riti esterni: sia anatema.
3. Se qualcuno afferma che questi sette sacramenti sono talmente uguali fra di loro, che per nessun motivo uno è più degno dell’altro: sia anatema.
4. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non sono necessari alla salvezza, ma superflui, e che senza di essi, o senza il desiderio di essi, gli uomini con la sola fede ottengono da Dio la grazia della giustificazione, anche se alle singole persone non sono tutti necessari: sia anatema.
5. Se qualcuno afferma che questi sacramenti sono stati istituiti solo per nutrire la fede: sia anatema.
6. Se qualcuno afferma che i sacramenti della nuova legge non contengono la grazia che significano, o che non conferiscono la stessa grazia a quelli che non frappongono ostacolo, quasi che essi siano solo segni esteriori della grazia o della giustizia già ricevuta mediante la fede, o semplici note distintive della fede cristiana, per cui gli uomini distinguono i fedeli dagli infedeli: sia anatema.
7. Se qualcuno afferma che con questi sacramenti non sempre e non a tutti, per quanto sta in Dio, viene data la grazia, anche se sono ricevuti nel modo dovuto, ma che questa grazia viene data solo qualche volta e ad alcuni: sia anatema.
8. Se qualcuno afferma che con i sacramenti della nuova legge la grazia non viene conferita ex opere operato, ma che è sufficiente la sola fede nella divina promessa per conseguire la grazia: sia anatema.
9. Se qualcuno afferma che nei tre sacramenti del battesimo, della confermazione e dell’ordine non viene impresso nell’anima il carattere, cioè un segno spirituale ed indelebile, così che essi non possono essere ripetuti: sia anatema.
10. Se qualcuno afferma che tutti i cristiani hanno il potere di annunciare la parola [di Dio] e di amministrare tutti i sacramenti: sia anatema.
11. Se qualcuno afferma che nei ministri, quando conferiscono i sacramenti, non si richiede l’intenzione almeno di fare quello che fa la Chiesa: sia anatema.
12. Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale - ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il sacramento - non celebra e non conferisce il sacramento: sia anatema.
13. Se qualcuno afferma che i riti tramandati e approvati dalla Chiesa cattolica, soliti ad essere usati nell’amministrazione solenne dei sacramenti, possano essere disprezzati o tralasciati a discrezione senza peccato da chi amministra il sacramento, o cambiati da qualsiasi pastore ecclesiastico con altri nuovi riti: sia anatema.
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Il primo canone afferma che i sacramenti della
nuova alleanza sono sette, non uno di più né uno di meno, e che sono stati
istituiti da nostro Signore Gesù Cristo. Afferma inoltre che sono sacramenti veri e propri, non semplici sacramentali. L’affermazione è
importantissima perché un sacramento è un’azione di Cristo stesso che è
efficace – come vedremo - “ex opere
operato”, indipendentemente dalla fede del ministro e del destinatario del
sacramento, mentre i sacramentali sono segni sacri compiuti “in nome” (non “in
persona”) di Cristo, la cui forza è totalmente dipendente dalla fede di chi li
amministra e di chi li riceve. Per fare un esempio: se un sacerdote battezza un
bambino quel sacramento è sempre valido, anche se il sacerdote non crede a quel
che fa e anche se il padrino avesse una fede debole o poco consistente. Ma una
benedizione di una casa è tanto più efficace e forte quanto il sacerdote crede
in quello che sta facendo e il padrone di casa la riceve con fede. Il terzo
canone sancisce che, pur nella sostanziale uguaglianza formale dei sacramenti
(tutti sono veri sacramenti), ce n’è qualcuno che ha maggiore dignità: si
riferisce ovviamente all’eucaristia, unico sacramento in cui non solo c’è la
grazia ma l’Autore della grazia, cioè Gesù Cristo nostro Signore in persona. Il
quarto canone è, a mio avviso, di stringente ed evidente attualità. Afferma la
perentoria necessità dei sacramenti per ottenere la grazia e – quando non fosse
possibile riceverli realmente – almeno il desiderio di essi, a testimonianza
che l’uomo non può salvarsi da solo, ma può ricevere la salvezza solo da Gesù
Cristo. Inoltre, tutte le altre forme di ricerca di Dio, tutte le buone opere o
quant’altro si possa fare da soli, anche se sono ben viste dall’Altissimo non
possono mai e in nessun modo surrogare il bisogno di essere salvati dall’unico
Signore e di essere raggiunti e toccati realmente dalla salvezza da Lui operata
attraverso l’unico canale che la veicola: appunto i sacramenti. Questi,
pertanto non sono meri “segni della fede” o simboli, ma strumenti efficaci di
comunicazione della grazia che significano, per ottenere la quale, ordinariamente,
sono indispensabili. Ecco perché bisogna essere battezzati, confessarsi per
essere perdonati, andare a Messa per entrare in contatto salvifico con la
Passione di Gesù, comunicarsi per averlo nel cuore, sposarsi in Chiesa per
essere realmente una sola carne, etc. L’efficacia dei sacramenti, inoltre
(canone 7), è sempre e per tutti garantita, purché, ovviamente siano
amministrati e ricevuti nel debito modo; cioè siano amministrati dal ministro
competente, con la forma esatta, la materia giusta e se il destinatario abbia
le debite disposizioni (stare in grazia di Dio per i cinque sacramenti “dei
vivi”: eucaristia, cresima, ordine, matrimonio e unzione; pentimento reale e
confessione integra per la penitenza. Il battesimo è un caso “a parte”). Questa
efficacia certa e oggettiva dei sacramenti, a prescindere dalla fede soggettiva
di ministro e destinatario, si chiama, con espressione tecnica “ex opere operato”, che significa “per il
fatto stesso che l’azione (in questo caso il sacramento) sia posta in essere”. Il
nono canone afferma l’irripetibilità dei tre sacramenti in cui si usa il sacro
crisma e che imprimono nell’anima un “carattere indelebile” che perdura per
tutta l’eternità, a prescindere dalla salvezza o dannazione dell’anima che lo
riceve. Il “carattere” è un segno spirituale indelebile, una sorta di “mistico
tatuaggio” che si imprime nell’anima, conferendole una caratteristica che non
può mai essere tolta o cancellata. Il battesimo imprime il carattere di “cristiano”,
la cresima quello di “soldato di Cristo” l’ordine sacro rende “ministri di
Gesù” (diaconato), “sacerdoti di Gesù” il presbiterato, “sommi sacerdoti”
l’episcopato. Il canone dieci asserisce che non tutti i cristiani (come
vorrebbero le comunità protestanti) hanno il potere di annunciare la parola di
Dio e amministrare i sacramenti, essendo questo riservato a chi riceve il
sacramento dell’ordine sacro. In particolare si diventa ministri della Parola
col diaconato, di alcuni sacramenti col presbiterato (tutti meno la cresima e
l’ordine sacro), di tutti i sacramenti con l’episcopato. Perché un sacramento
sia valido, si richiede nel ministro, a livello interiore, solo una cosa:
l’intenzione “di fare quello che fa la Chiesa”, che, in parole povere,
significa l’intenzione di celebrare sul serio (non per scherzo) quel sacramento
così come è celebrato nella Chiesa cattolica. Tutto qui, ma questo poco, come dichiara
l’undicesimo canone, deve essere presente per la validità del sacramento. Fermo
restando quanto appena detto, per il fatto che i sacramenti operano “ex opere operato”, il canone dodici
specifica che l’eventuale condizione di peccato mortale da parte del ministro
celebrante non influisce minimamente sulla sua validità. Per cui, come diceva
sant’Agostino, “se Giuda battezza, è sempre Cristo che battezza”. Infine un
monito per quanto riguarda le norme liturgiche e la sacra tradizione nei riti,
anche questo di strettissima attualità, che mi limito a ripetere senza
commentare, perché – purtroppo – per ciò che spesso si vede in giro si commenta
malauguratamente da solo. “Se qualcuno afferma che i riti tramandati e approvati dalla Chiesa cattolica, soliti ad essere usati nell’amministrazione solenne dei sacramenti, possano essere disprezzati o tralasciati a discrezione senza peccato da chi amministra il sacramento, o cambiati da qualsiasi pastore ecclesiastico con altri nuovi riti: sia anatema.
”. “Disprezzati…
tralasciati… o cambiati a discrezione”… Oremus.
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