Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2018-05-28

La costituzione gerarchica della Chiesa

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Il ministero sacro perpetua nel tempo e nella storia il ministero apostolico, ossia la missione data da Gesù agli Apostoli e ai loro successori "di essere pastori della Chiesa fino alla fine dei tempi". Esso si fonda su un particolare Sacramento (quello dell'Ordine) distinto in tre gradi. Vediamo più approfonditamente di cosa si tratta.


Dentro la sostanziale uguaglianza di tutti i membri della Chiesa, avente fondamento nella comune dignità del sacerdozio battesimale, in forza ed in nome del quale ogni cristiano deve tendere alla perfezione della santità, esistono nella Chiesa diversi stati di vita e, in particolare, “ministeri che tendono al bene di tutto il corpo” (Lumen gentium, n. 18). Tra essi spicca, per dignità e importanza, il ministero sacro, che perpetua nel corso del tempo e della storia il ministero apostolico, ossia la missione data da Gesù agli apostoli e ai loro successori “di essere i pastori della Chiesa fino alla fine dei tempi” (ibidem). Il ministero sacro si fonda su un particolare e distinto sacramento - quello dell’ordine - che è un unico sacramento distinto in tre gradi (diaconato, presbiterato ed episcopato) e rende partecipi gli individui battezzati di sesso maschile (i soli che possono validamente riceverlo), rispettivamente del ministero di servo, del ministero di sacerdote e del ministero di sommo sacerdote di Gesù Cristo. Il Concilio Vaticano I formulò a suo tempo, la dottrina sul primato di Pietro e dei suoi successori e sulla sua infallibilità, di cui - ricorrendo ben determinate e precise condizioni - l’ufficio petrino gode per un particolare carisma dello Spirito Santo. Il Concilio Vaticano II, attraverso la costituzione sulla Chiesa, ha voluto completare tale dottrina approfondendo la natura e i compiti del ministero episcopale che rende i vescovi - come “corpo” o “collegio” - successori degli apostoli e conferisce loro, sempre in comunione gerarchica con il successore di Pietro (vicario di Cristo e capo visibile della Chiesa), il compito di dirigere la casa del Dio vivente. La costituzione Lumen gentium ha anzitutto affermato chiaramente la natura sacramentale dell’episcopato, risolvendo un’antica querelle in base alla quale da parte di più di qualche autore si sosteneva che esso fosse una dignità e non un vero e proprio sacramento. Il Concilio afferma esplicitamente la sacramentalità dell’episcopato spiegando anche chiaramente gli effetti che esso produce: “Il santo Concilio insegna quindi che con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. Dalla tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall’uso della Chiesa sia d’Oriente che d’Occidente, consta chiaramente che dall'imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione è conferita la grazia dello Spirito Santo ed è impresso il sacro carattere in maniera tale che i vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece” (LG 21, tutti i corsivi sono miei). Sono parole assai forti e chiare che fanno comprendere il grande mistero del dono dell’episcopato. Un sacramento che conferisce la pienezza del sacramento dell’ordine, anzitutto abilitando il vescovo alla celebrazione di tutti i sacramenti, di tutti i sacramentali, di tutte le forme e i i riti di consacrazione, in forza dello stesso ufficio e senza nessun altro adempimento o autorizzazione. Per ciò che concerne, invece, gli altri due importantissimi uffici di insegnare e governare, essi non possono essere esercitati (si badi: si parla di esercizio, non di potestà) se non in comunione anzitutto col successore di Pietro, ma anche con il resto del corpo episcopale. Il motivo di ciò è chiarissimo: mentre nell'ufficio di santificare l’azione del vescovo è strettamente sacramentale e in essa agisce (come anche - sia pur in grado inferiore - in quella di un semplice sacerdote) la virtù dello Spirito Santo “ex opere operato”, negli uffici di insegnare e governare il vescovo deve agire in comunione col Papa e con tutta la Chiesa, non essendo in suo potere né insegnare una dottrina diversa da quella autenticamente cattolica né governare la Chiesa di testa propria senza una profonda comunione con colui che ne è il capo visibile oltre che vicario di Cristo in terra. Dunque si tratta di potestà trasmesse con il sacramento, ma che non possono essere esercitate senza la comunione con il Sommo Pontefice e gli altri vescovi, requisiti la cui ottemperanza è regolata dal diritto canonico con norme ben precise, l’osservanza delle quali è di natura quanto mai importante ed essenziale. Il vescovo diocesano nella propria diocesi rappresenta veramente e tiene il posto di Gesù maestro, pastore e pontefice. Con tutti gli altri vescovi e col successore di Pietro costituisce il Collegio episcopale che, sempre con il suo capo e mai senza o contro di esso, rappresenta la continuità storica con il collegio degli apostoli guidato e governato da Pietro. Il Collegio episcopale si esprime in tutta la sua pienezza e in modo solenne nei Concili ecumenici quando, sempre “cum Petro et sub Petro”, vengono definite dottrine, date indicazioni pastorali o disciplinari, o affrontato qualunque altro tipo di argomento o problematica utile al bene e alla vita della Chiesa. I sacerdoti (o presbiteri) sono “saggi collaboratori dell’ordine Episcopale e suo aiuto e strumento, chiamati a servire il popolo di Dio, costituiscono col loro vescovo un solo presbiterio sebbene destinato a uffici diversi. Nelle singole comunità locali di fedeli rendono in certo modo presente il vescovo, cui sono uniti con cuore confidente e generoso, ne assumono secondo il loro grado, gli uffici e la sollecitudine e li esercitano con dedizione quotidiana. Essi, sotto l’autorità del vescovo, santificano e governano la porzione di gregge del Signore loro affidata, nella loro sede rendono visibile la Chiesa universale e portano un grande contributo all'edificazione di tutto il corpo mistico di Cristo” (LG 28). Infine, nell'ultimo grado della gerarchia, abbiamo i diaconi, dei quali però subito bisogna precisare che sono consacrati “non per il sacerdozio, ma per il servizio” ed esercitano, in questa forma e modo, la loro funzione nella Chiesa di “amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, presiedere al rito funebre e alla sepoltura” (LG 29).

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