Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2024-04-11

La potestà sacerdotale nella Confessione

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L'importanza della potestà sacerdotale




Per completare la lunga e dettagliata analisi della dottrina tridentina sul sacramento della penitenza, occorre commentare gli ultimi canoni che si riferiscono ad alcuni aspetti della potestà esclusivamente sacerdotale di amministrare questo sacramento. Li richiamiamo brevemente per poi commentarli.
6. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita da Dio, o che sia necessaria per volere divino o dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, come ha sempre usato ed usa la Chiesa cattolica fin dall’inizio, è estraneo all’istituzione e al comando del Cristo ed invenzione umana, sia anatema.
10. Se qualcuno dirà che i sacerdoti che sono in peccato mortale non hanno il potere di legare e di sciogliere, o che non i soli sacerdoti sono ministri dell’assoluzione, ma che a tutti i singoli i fedeli cristiani è stato detto: Qualsiasi cosa avrete legato sulla terra, sarà legata anche in cielo; e qualsiasi cosa avrete sciolto sulla terra, sarà sciolta anche nel cielo e: A quelli ai quali avrete rimesso i peccati, saranno perdonati, e a quelli, cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti e che in virtú di queste parole ciascuno possa perdonare peccati; e cioè: i peccati pubblici con la sola riprensione, se colui che viene ripreso accetterà di buon animo; i segreti, con una confessione spontanea, sia anatema.
11. Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che, quindi, la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema.
15. Se qualcuno dirà che le chiavi sono state date alla Chiesa solo per sciogliere e non anche per legare e che, quindi, quando i sacerdoti impongono delle penitenze a quelli che si confessano, agiscono contro il fine delle chiavi e contro l’istituzione del Cristo e che è una finzione che, rimessa la pena eterna in virtú delle chiavi, rimanga ancora la pena temporale da scontare, sia anatema.
Il sesto canone rappresenta una vera e propria arringa difensiva nei confronti della confessione “auricolare”, che oggi viene sciaguratamente minimizzata o addirittura ritenuta superflua da più di qualche voce anche nell’ambito della Chiesa cattolica. Non si tratta di “invenzione della Chiesa”. La remissione dei peccati richiede l’esercizio della potestà d’ordine che solo i sacerdoti possiedono e la confessione ben preparata e specifica, come più volte abbiamo avuto modo di rilevare, dei peccati commessi. Una confessione che deve essere “auricolare”. È dunque anzitutto da riprovare ogni forma di confessione generica con assoluzione “collettiva” che la Chiesa concede solo in casi del tutto eccezionale (guerra, calamità o disastri naturali o cose del genere). Va anche bandita risolutamente ogni forma di confessione in qualche modo “pubblica”, anche quando fosse fatta in forme extrasacramentali, prassi che sembra essere in uso in qualche ambiente di Chiesa. La tutela della segretezza è assoluta, al punto che il confessore non solo non può infrangere direttamente il sigillo sacramentale sotto pena di scomunica immediata (quando rivelasse il nome del penitente e i peccati commessi), ma non può riferire nulla della confessione, non può dire se un certo penitente si è confessato da lui, non può usare fuori della confessione le conoscenze che avesse acquisito durante essa (nemmeno facendo attenzione a tutelare la privacy del penitente) e non può nemmeno parlare di esse nemmeno con lo stesso penitente al di fuori della confessione, né usarle – come si dice – per prendere decisioni in foro esterno. Tanto per fare un esempio, se un parroco ascoltasse in confessione dei gravissimi peccati di un giovane candidato alla cresima, non potrebbe, sotto pena di peccato mortale, negargli – per questo – di fare la cresima.
Il luogo proprio della confessione, peraltro, è il confessionale con la presenza della grata. È, infatti, sacrosanto diritto del penitente, tuttora tutelato dal diritto canonico, quello di celare al confessore la propria identità e di non farsi riconoscere dal confessore. La confessione deve essere ascoltata! Non è per nulla necessario (anzi spesso è assai inopportuno) guardarsi in faccia! Si badi che se il confessore ascoltasse una confessione da persona che conosce e questi facesse chiaramente comprendere che non vuole essere riconosciuta, il confessore deve trattarla semplicemente come un’anima, come se non l’avesse mai vista e conosciuta. La presenza della grata preserva da moltissime confessioni sacrileghe, perché alcuni peccati dalla materia scabrosa e fortemente umiliante per il peccatore spessissime volte non vengono confessati a causa della (comprensibile!) vergogna di doverli dire ad una persona che ci guarda in faccia! Personalmente disapprovo in grado sommo e risoluto anche la trasformazione della confessione in una chiacchierata da salotto, come quando il penitente sta seduto (a volte addirittura in poltrona!) davanti al confessore omettendo l’importante segno esteriore penitenziale dello stare in ginocchio. È da biasimare anche la confusione tra confessione e seduta psicologica, come anche la riduzione della confessione a colloquio di direzione spirituale. La confessione è un sacramento grandissimo, che deve essere ben celebrato da confessore e da penitente. Un sacramento dagli effetti mirabili, se viene vissuto come Dio comanda. Che non deve essere avvilito, sminuito o travisato. 
Trattandosi di un sacramento, il fatto che il sacerdote non stia in stato di grazia non influisce minimamente sulla validità del sacramento, cioè sulla validità dell’assoluzione, qualora essa sia concessa. È ovvio tuttavia che nella gestione della confessione e nella ponderazione di tanti fattori, così come nelle altre attività (oltre a quella di “giudice”) che il sacerdote confessore esercita (in particolare quella di maestro e di medico), una situazione di vita lontana dalla santità e dalla preghiera da parte del sacerdote,  influirebbe non poco sulla fruttuosità della confessione. L’assoluzione rimarrebbe comunque valida, ma la coscienza del penitente potrebbe uscire traviata da una confessione con un sacerdote indegno del suo ministero. Ecco perché è bene avere un confessore personale, da scegliere dopo lunga preghiera e riflessione.
Ci sono inoltre per la loro gravità alcuni peccati “riservati” al vescovo (alcuni addirittura al Papa), perché facendo incorrere in sanzioni canoniche richiedono la pienezza del sacerdozio per essere rimessi. Il caso più diffuso è il delitto di aborto, che per essere assolto richiede l’autorizzazione esplicita del vescovo. Un sacerdote che ascolti in confessione il delitto di aborto deve rimandare con carità il penitente, avvertendolo che prima di poterlo assolvere deve avere il debito permesso canonico. Un’assoluzione data senza questo permesso, oltre che gravemente illecita, sarebbe invalida. Gli ordini mendicanti (francescani, domenicani, agostiniani e carmelitani) hanno dalla Santa Sede la facoltà perpetua di assolvere da questo delitto così come – a meno che non sia mutata la disciplina con i nuovi Pontefici - i sacerdoti diocesani incardinati nella diocesi di Roma. Gli altri, salvo diverse ed esplicite concessioni e disposizioni dei vescovi diocesani locali, no. Badi il penitente in questi casi di accertarsi che il confessore abbia la potestà di assolvere da questo delitto.
Infine il “potere delle chiavi” connesso alla potestà d’ordine, oltre che per sciogliere (dai peccati), serve anche per legare e si esercita comminando la penitenza sacramentale al penitente. Una volta la penitenza si faceva prima e solo dopo la sua esecuzione si veniva assolti. La prassi attuale è diversa, ma si badi a non essere leggeri con la scrupolosa soddisfazione di quanto imposto dal confessore. Non fare bene la penitenza imposta, infatti, costituirebbe peccato mortale e renderebbe sacrilega la confessione fatta.


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