La virtù cardinale della giustizia è forse la
virtù di cui maggiormente si è parlato e discorso, anche se non
sempre a proposito. Il grande giurista romano Ulpiano ne diede una splendida
definizione, perfettamente coerente con la fede cattolica, e che san Tommaso
stesso non esitò a sottoscrivere praticamente “ad litteram”: “volontà perenne e costante di dare a ciascuno il suo”, adagio
che puntualizza ed articola il celebre aforisma romano “suum cuique tribuere”
(“dare a ciascuno il suo”), che insieme agli altri due - “honeste vivere”
(“vivere onestamente”) e “alterum non laedere” (“non ledere il prossimo”)
- costituiva la base assiologica del grande ordinamento giuridico romano. Prima
di questa bellissima definizione, troviamo quella di Aristotele che descrisse
la giustizia come “l’abito mediante il quale l’uomo agisce conformemente alla
scelta che ha fatto di ciò che è giusto”, mentre nella tradizione cattolica
merita di essere menzionata, oltre a quella
già accennata di san Tommaso d’Aquino (“abito mediante il quale si dà a
ciascuno il suo con un volere costante e perenne”), quella di sant’Ambrogio: “virtù
che dà a ciascuno il suo, non esige l’altrui e sacrifica il proprio vantaggio
al bene comune”.
Si capisce come compito prioritario per comprendere
questa virtù e quello che comporta, è anzitutto stabilire chi siano “gli altri”
a cui è dovuto “il suo” e cosa sia esattamente questo “suo”. Gli altri possono
essere i nostri simili oppure Dio. Vedremo come gli obblighi verso Dio sono
puntualmente regolati in base ad una parte specifica della virtù della
giustizia che si chiama religione ed il contenuto del “suo” divino
(che i pagani chiamavano “fas”) è l’osservanza di tutte le sue leggi ma
in particolare di quei comandamenti che hanno Dio come termine o oggetto. Il “giusto”
(“jus”) dovuto ai nostri simili, lo si deve considerare in modo
differenziato a seconda del tipo di relazione che sussista tra i soggetti in
causa. Nel caso di rapporti tra il singolo ed altri singoli in quanto tali, si
parla di giustizia “particolare” o “commutativa”, che segue la
regola dell’uguaglianza (avendo tutti gli uomini gli stessi diritti, si hanno
nei loro confronti i reciproci doveri, uguali per tutti). Nel caso di rapporti
tra il singolo e la collettività, oppure tra questi e le autorità costituite
(cioè i “superiori”), si parla di giustizia “legale” ed ovviamente non c’è
uguaglianza e reciprocità tra diritti e doveri, nel senso che ai superiori sono
dovute delle cose (come per esempio l’obbedienza e l’onore) che non sono dovute
ai singoli ad essi soggetti. Nel caso infine contrario, di rapporti “dall’alto
al basso”, cioè tra superiori e inferiori, si ha la giustizia “distributiva”
o “retributiva”, che proporziona la posizione del singolo con la
collettività chiede ad esso ciò che è giusto in relazione ai suoi rapporti con
l’autorità e gli rende tanto quanto merita, sia in bene che in male.
La giustizia, essendo virtù che non solo perfeziona la
persona che la possiede, ma che porta benefici e vantaggi agli altri, è indubbiamente
la virtù cardinale più eccellente e da perseguire con tutto l’impegno e lo zelo
possibile. Per poter essere praticata, evidentemente, richiede una conoscenza
almeno sufficiente e differenziata dei propri doveri, cosa impossibile senza
una profonda e adeguata cura della propria formazione morale, che consenta un
attento discernimento dei doveri che si hanno anzitutto verso Dio, poi verso
chi è più grande di noi, verso la collettività ed infine verso i nostri simili.
Per essere conosciuto ciò che è giusto, è imprescindibile
l’atto del giudicare (dal latino “ius dicere”: “dichiarare il giusto”),
argomento su cui non sempre si hanno le idee chiare, anche in virtù delle
sentenze evangeliche che esortano a “non giudicare”, dando l’impressione di
condannare sempre e comunque questo atto. In realtà non è né può essere così. I
comportamenti oggettivi e le realtà non solo possono, ma devono essere
giudicate in base a tre criteri: giustizia, cioè avendo dei corretti
parametri di valutazione, altrimenti il giudizio è perverso; autorità
per emettere il giudizio, cioè il giudizio deve essere pertinente alla sfera di
interesse o di competenza di chi giudica, altrimenti si cade nell’usurpazione;
rettitudine, cioè prudenza e oggettività del giudizio, che altrimenti
diventa temerario (cosa che accade soprattutto quando si giudicano le intenzioni
delle persone e non i comportamenti oggettivi). Ciò che è proibito dall’insegnamento
di Gesù nel Vangelo (cf S. Th., II,II q. 60) è esattamente e anzitutto
quest’ultima forma di giudizio (“giudizio temerario”), come insegna sant’Agostino.
Alcuni autori aggiungono altre due fattispecie: il giudizio sulle cose divine,
in quanto a noi assolutamente impossibile, come afferma sant’Ilario di Poitiers
e il giudicare con malizia e animosità, cosa che si verifica quando si traggono
frettolose conclusioni da semplici sospetti oppure si cade nella tendenziosità dovuta
a disprezzo della persona o (peggio) all’ira causata dall’odio (così san
Giovanni Crisostomo).
Prima di entrare nell’analisi delle parti in cui si
specifica la virtù cardinale della giustizia, è bene passare in rassegna i
principali vizi che si oppongono alla giustizia legale, distributiva e
commutativa. Formalmente opposta alla giustizia legale è l’illegalità,
ossia la trasgressione volontaria delle leggi civili quando esse siano
moralmente rilevanti o comunque non moralmente ingiuste (nel qual caso non
avrebbero nessuna forza vincolante e sarebbe non solo lecito, ma addirittura
doveroso non ottemperarvi, come - per fare un esempio attuale - i medici e
infermieri che si rifiutano di praticare l’aborto volontario, che è purtroppo
concesso e tutelato nella maggior parte degli ordinamenti giuridici
contemporanei). La parzialità (o accettazione di persone) si contrappone
invece formalmente alla giustizia distributiva e consiste nel dare ad
una persona più di quanto merita (o, peggio, a prescindere da qualsivoglia
merito), oppure nel punirla meno di quanto merita o senza alcun motivo. Questo
peccato può essere chiaramente commesso solo da persone costituite in autorità nei
confronti dei loro sottoposti, quali genitori, autorità ecclesiastiche,
governanti, professori e maestri. Anche qualora si rendessero colpevoli di tale
odioso peccato, tuttavia, non viene meno il dovere di rendere loro onore da
parte dei sottoposti, poiché questo obbligo non deriva dal merito di essi, ma
semplicemente dal fatto di rappresentare, a modo proprio, la somma autorità divina.
Vanno dunque onorati, per esempio, ciascuno nel proprio ambito di influenza,
Papa, vescovi e sacerdoti, a prescindere dalla loro eventuale indegnità, così come
genitori, superiori di lavoro, governanti ed anche vecchi e anziani. Il dovere
di onorarli non sempre comprende, come
già accennato in precedenza, l’obbligo di obbedire alle loro disposizioni
qualora esse siano oggettivamente ingiuste (in quanto contrarie alla
legge o alla evidente volontà divina) oppure siano date esorbitando dai limiti
della propria autorità. In questi casi conserva tutto il suo vigore il celebre
adagio petrino “magis parendum Deo quam hominibus” (“bisogna obbedire a
Dio piuttosto che agli uomini”, cf At 4,19). Seguono infine una serie di
comportamenti contrari alla giustizia commutativa che sono altrettante
trasgressioni del quinto, settimo e ottavo comandamento e che sarà bene
analizzare con attenzione. Per quanto concerne le offese alla giustizia
commutativa contro il quinto comandamento sono: omicidio, mutilazioni e
percosse, privazione della libertà, insulto (o contumelia), improperia,
detrazione (o maldicenza), mormorazione, derisione e maledizione. Non rientrano
evidentemente nell’omicidio le cosiddette uccisioni “giuste”, ovvero quelle
compiute per legittima difesa, in circostanze di “guerra giusta” o nei
rarissimi casi in cui può essere ritenuta lecita la pena di morte. Bisogna
subito avvertire, al riguardo, che il recente magistero di Concili e Pontefici
tende a restringere di molto il campo dei casi in cui una guerra possa essere
considerata giusta e la pena di morte lecita, pur senza giungere a negare la
loro possibile liceità in linea di principio quando circostanze del tutto gravi
e straordinarie le rendessero necessarie. La contumelia (o insulto) è oggi
sciaguratamente comportamento ampiamente diffuso e consiste nel rivolgere
parole ingiuriose che attentino apertamente l’onore e la rispettabilità del
prossimo, rimproverandogli i difetti o mancandogli di rispetto dinanzi a molte
persone. Qualora l’insulto sia grave e fatto con l’intenzione di distruggere l’onore
di una persona, il peccato è certamente mortale, stante l’ammonizione
evangelica di Gesù: “chi dice al suo fratello: ‘pazzo’, sarà sottoposto al
fuoco della Gehenna” (Mt 5,22). L’improperia consiste nel rinfacciare al
prossimo l’aiuto o il bene che gli si è prestato, mentre la maldicenza (o
detrazione) è l’odioso peccato di chi, di nascosto, proferisce parole dirette a
compromettere la buona fama del prossimo al fine di far formare una cattiva
opinione di lui. Da essa differisce leggermente la mormorazione, che pur avendo
la stessa materia e forma - in quanto consiste nel parlar male del prossimo in
sua assenza - ha diverso fine, in quanto lo si fa allo scopo di seminare
discordia e zizzania tra due persone, mettendole l’una contro l’altra e
generando inimicizia. Anche la derisione è un comportamento oggi assai diffuso,
ma san Tommaso d’Aquino ricorda che l’irrisione di Dio, delle cose sante, dei
genitori e dei giusti a motivo dell’odio che suscitano in chi giusto non è, è peccato
mortale. Molto grave, infine, è la maledizione che consiste nell’augurare o
desiderare il male di qualcuno, soprattutto quando si ricorra a mezzi derivanti
dall’occulto per nuocere o ledere la vita, gli affetti o il benessere del
prossimo.
