Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2023-12-28

La virtù cardinale della giustizia e i vizi ad essa contrapposti

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La virtù cardinale della giustizia è forse la virtù di cui maggiormente si è parlato e discorso, anche se non sempre a proposito. Il grande giurista romano Ulpiano ne diede una splendida definizione, perfettamente coerente con la fede cattolica, e che san Tommaso stesso non esitò a sottoscrivere praticamente “ad litteram”: “volontà perenne  e costante di dare a ciascuno il suo”, adagio che puntualizza ed articola il celebre aforisma romano “suum cuique tribuere” (“dare a ciascuno il suo”), che insieme agli altri due - “honeste vivere” (“vivere onestamente”) e “alterum non laedere” (“non ledere il prossimo”) - costituiva la base assiologica del grande ordinamento giuridico romano. Prima di questa bellissima definizione, troviamo quella di Aristotele che descrisse la giustizia come “l’abito mediante il quale l’uomo agisce conformemente alla scelta che ha fatto di ciò che è giusto”, mentre nella tradizione cattolica merita di essere menzionata, oltre a quella  già accennata di san Tommaso d’Aquino (“abito mediante il quale si dà a ciascuno il suo con un volere costante e perenne”), quella di sant’Ambrogio: “virtù che dà a ciascuno il suo, non esige l’altrui e sacrifica il proprio vantaggio al bene comune”.

Si capisce come compito prioritario per comprendere questa virtù e quello che comporta, è anzitutto stabilire chi siano “gli altri” a cui è dovuto “il suo” e cosa sia esattamente questo “suo”. Gli altri possono essere i nostri simili oppure Dio. Vedremo come gli obblighi verso Dio sono puntualmente regolati in base ad una parte specifica della virtù della giustizia che si chiama religione ed il contenuto del “suo” divino (che i pagani chiamavano “fas”) è l’osservanza di tutte le sue leggi ma in particolare di quei comandamenti che hanno Dio come termine o oggetto. Il “giusto” (“jus”) dovuto ai nostri simili, lo si deve considerare in modo differenziato a seconda del tipo di relazione che sussista tra i soggetti in causa. Nel caso di rapporti tra il singolo ed altri singoli in quanto tali, si parla di giustizia “particolare” o “commutativa”, che segue la regola dell’uguaglianza (avendo tutti gli uomini gli stessi diritti, si hanno nei loro confronti i reciproci doveri, uguali per tutti). Nel caso di rapporti tra il singolo e la collettività, oppure tra questi e le autorità costituite (cioè i “superiori”), si parla di giustizia “legale” ed ovviamente non c’è uguaglianza e reciprocità tra diritti e doveri, nel senso che ai superiori sono dovute delle cose (come per esempio l’obbedienza e l’onore) che non sono dovute ai singoli ad essi soggetti. Nel caso infine contrario, di rapporti “dall’alto al basso”, cioè tra superiori e inferiori, si ha la giustizia “distributiva” o “retributiva”, che proporziona la posizione del singolo con la collettività chiede ad esso ciò che è giusto in relazione ai suoi rapporti con l’autorità e gli rende tanto quanto merita, sia in bene che in male.

La giustizia, essendo virtù che non solo perfeziona la persona che la possiede, ma che porta benefici e vantaggi agli altri, è indubbiamente la virtù cardinale più eccellente e da perseguire con tutto l’impegno e lo zelo possibile. Per poter essere praticata, evidentemente, richiede una conoscenza almeno sufficiente e differenziata dei propri doveri, cosa impossibile senza una profonda e adeguata cura della propria formazione morale, che consenta un attento discernimento dei doveri che si hanno anzitutto verso Dio, poi verso chi è più grande di noi, verso la collettività ed infine verso i nostri simili.

Per essere conosciuto ciò che è giusto, è imprescindibile l’atto del giudicare (dal latino “ius dicere”: “dichiarare il giusto”), argomento su cui non sempre si hanno le idee chiare, anche in virtù delle sentenze evangeliche che esortano a “non giudicare”, dando l’impressione di condannare sempre e comunque questo atto. In realtà non è né può essere così. I comportamenti oggettivi e le realtà non solo possono, ma devono essere giudicate in base a tre criteri: giustizia, cioè avendo dei corretti parametri di valutazione, altrimenti il giudizio è perverso; autorità per emettere il giudizio, cioè il giudizio deve essere pertinente alla sfera di interesse o di competenza di chi giudica, altrimenti si cade nell’usurpazione; rettitudine, cioè prudenza e oggettività del giudizio, che altrimenti diventa temerario (cosa che accade soprattutto quando si giudicano le intenzioni delle persone e non i comportamenti oggettivi). Ciò che è proibito dall’insegnamento di Gesù nel Vangelo (cf S. Th., II,II q. 60) è esattamente e anzitutto quest’ultima forma di giudizio (“giudizio temerario”), come insegna sant’Agostino. Alcuni autori aggiungono altre due fattispecie: il giudizio sulle cose divine, in quanto a noi assolutamente impossibile, come afferma sant’Ilario di Poitiers e il giudicare con malizia e animosità, cosa che si verifica quando si traggono frettolose conclusioni da semplici sospetti oppure si cade nella tendenziosità dovuta a disprezzo della persona o (peggio) all’ira causata dall’odio (così san Giovanni Crisostomo).

Prima di entrare nell’analisi delle parti in cui si specifica la virtù cardinale della giustizia, è bene passare in rassegna i principali vizi che si oppongono alla giustizia legale, distributiva e commutativa. Formalmente opposta alla giustizia legale è l’illegalità, ossia la trasgressione volontaria delle leggi civili quando esse siano moralmente rilevanti o comunque non moralmente ingiuste (nel qual caso non avrebbero nessuna forza vincolante e sarebbe non solo lecito, ma addirittura doveroso non ottemperarvi, come - per fare un esempio attuale - i medici e infermieri che si rifiutano di praticare l’aborto volontario, che è purtroppo concesso e tutelato nella maggior parte degli ordinamenti giuridici contemporanei). La parzialità (o accettazione di persone) si contrappone invece formalmente alla giustizia distributiva e consiste nel dare ad una persona più di quanto merita (o, peggio, a prescindere da qualsivoglia merito), oppure nel punirla meno di quanto merita o senza alcun motivo. Questo peccato può essere chiaramente commesso solo da persone costituite in autorità nei confronti dei loro sottoposti, quali genitori, autorità ecclesiastiche, governanti, professori e maestri. Anche qualora si rendessero colpevoli di tale odioso peccato, tuttavia, non viene meno il dovere di rendere loro onore da parte dei sottoposti, poiché questo obbligo non deriva dal merito di essi, ma semplicemente dal fatto di rappresentare, a modo proprio, la somma autorità divina. Vanno dunque onorati, per esempio, ciascuno nel proprio ambito di influenza, Papa, vescovi e sacerdoti, a prescindere dalla loro eventuale indegnità, così come genitori, superiori di lavoro, governanti ed anche vecchi e anziani. Il dovere di onorarli non sempre  comprende, come già accennato in precedenza, l’obbligo di obbedire alle loro disposizioni qualora esse siano oggettivamente ingiuste (in quanto contrarie alla legge o alla evidente volontà divina) oppure siano date esorbitando dai limiti della propria autorità. In questi casi conserva tutto il suo vigore il celebre adagio petrino “magis parendum Deo quam hominibus” (“bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini”, cf At 4,19). Seguono infine una serie di comportamenti contrari alla giustizia commutativa che sono altrettante trasgressioni del quinto, settimo e ottavo comandamento e che sarà bene analizzare con attenzione. Per quanto concerne le offese alla giustizia commutativa contro il quinto comandamento sono: omicidio, mutilazioni e percosse, privazione della libertà, insulto (o contumelia), improperia, detrazione (o maldicenza), mormorazione, derisione e maledizione. Non rientrano evidentemente nell’omicidio le cosiddette uccisioni “giuste”, ovvero quelle compiute per legittima difesa, in circostanze di “guerra giusta” o nei rarissimi casi in cui può essere ritenuta lecita la pena di morte. Bisogna subito avvertire, al riguardo, che il recente magistero di Concili e Pontefici tende a restringere di molto il campo dei casi in cui una guerra possa essere considerata giusta e la pena di morte lecita, pur senza giungere a negare la loro possibile liceità in linea di principio quando circostanze del tutto gravi e straordinarie le rendessero necessarie. La contumelia (o insulto) è oggi sciaguratamente comportamento ampiamente diffuso e consiste nel rivolgere parole ingiuriose che attentino apertamente l’onore e la rispettabilità del prossimo, rimproverandogli i difetti o mancandogli di rispetto dinanzi a molte persone. Qualora l’insulto sia grave e fatto con l’intenzione di distruggere l’onore di una persona, il peccato è certamente mortale, stante l’ammonizione evangelica di Gesù: “chi dice al suo fratello: ‘pazzo’, sarà sottoposto al fuoco della Gehenna” (Mt 5,22). L’improperia consiste nel rinfacciare al prossimo l’aiuto o il bene che gli si è prestato, mentre la maldicenza (o detrazione) è l’odioso peccato di chi, di nascosto, proferisce parole dirette a compromettere la buona fama del prossimo al fine di far formare una cattiva opinione di lui. Da essa differisce leggermente la mormorazione, che pur avendo la stessa materia e forma - in quanto consiste nel parlar male del prossimo in sua assenza - ha diverso fine, in quanto lo si fa allo scopo di seminare discordia e zizzania tra due persone, mettendole l’una contro l’altra e generando inimicizia. Anche la derisione è un comportamento oggi assai diffuso, ma san Tommaso d’Aquino ricorda che l’irrisione di Dio, delle cose sante, dei genitori e dei giusti a motivo dell’odio che suscitano in chi giusto non è, è peccato mortale. Molto grave, infine, è la maledizione che consiste nell’augurare o desiderare il male di qualcuno, soprattutto quando si ricorra a mezzi derivanti dall’occulto per nuocere o ledere la vita, gli affetti o il benessere del prossimo.

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