
La virtù cardinale della giustizia è forse la virtù di cui maggiormente si è parlato e discorso, anche se non sempre a proposito. Il grande giurista romano Ulpiano ne diede una splendida definizione, perfettamente coerente con la fede cattolica, e che san Tommaso stesso non esitò a sottoscrivere praticamente “ad litteram”: “volontà perenne e costante di dare a ciascuno il suo”, adagio che puntualizza ed articola il celebre aforisma romano “suum cuique tribuere” (“dare a ciascuno il suo”), che insieme agli altri due - “honeste vivere” (“vivere onestamente”) e “alterum non laedere” (“non ledere il prossimo”) - costituiva la base assiologica del grande ordinamento giuridico romano.
Prima di questa bellissima definizione, troviamo quella di Aristotele che descrisse la giustizia come “l’abito mediante il quale l’uomo agisce conformemente alla scelta che ha fatto di ciò che è giusto”, mentre nella tradizione cattolica merita di essere menzionata, oltre a quella già accennata di san Tommaso d’Aquino (“abito mediante il quale si dà a ciascuno il suo con un volere costante e perenne”), quella di sant’Ambrogio: “virtù che dà a ciascuno il suo, non esige l’altrui e sacrifica il proprio vantaggio al bene comune”.
Si capisce come compito prioritario per comprendere questa virtù e quello che comporta, è anzitutto stabilire chi siano “gli altri” a cui è dovuto “il suo” e cosa sia esattamente questo “suo”. Gli altri possono essere i nostri simili oppure Dio. Vedremo come gli obblighi verso Dio sono puntualmente regolati in base ad una parte specifica della virtù della giustizia che si chiama religione ed il contenuto del “suo” divino (che i pagani chiamavano “fas”) è l’osservanza di tutte le sue leggi ma in particolare di quei comandamenti che hanno Dio come termine o oggetto.
Il “giusto” (“jus”) dovuto ai nostri simili, lo si deve considerare in modo differenziato a seconda del tipo di relazione che sussista tra i soggetti in causa. Nel caso di rapporti tra il singolo ed altri singoli in quanto tali, si parla di giustizia “particolare” o “commutativa”, che segue la regola dell’uguaglianza (avendo tutti gli uomini gli stessi diritti, si hanno nei loro confronti i reciproci doveri, uguali per tutti).
Nel caso di rapporti tra il singolo e la collettività, oppure tra questi e le autorità costituite (cioè i “superiori”), si parla di giustizia “legale” ed ovviamente non c’è uguaglianza e reciprocità tra diritti e doveri, nel senso che ai superiori sono dovute delle cose (come per esempio l’obbedienza e l’onore) che non sono dovute ai singoli ad essi soggetti. Nel caso infine contrario, di rapporti “dall’alto al basso”, cioè tra superiori e inferiori, si ha la giustizia “distributiva” o “retributiva”, che proporziona la posizione del singolo con la collettività chiede ad esso ciò che è giusto in relazione ai suoi rapporti con l’autorità e gli rende tanto quanto merita, sia in bene che in male.
La giustizia, essendo virtù che non solo perfeziona la persona che la possiede, ma che porta benefici e vantaggi agli altri, è indubbiamente la virtù cardinale più eccellente e da perseguire con tutto l’impegno e lo zelo possibile. Per poter essere praticata, evidentemente, richiede una conoscenza almeno sufficiente e differenziata dei propri doveri, cosa impossibile senza una profonda e adeguata cura della propria formazione morale, che consenta un attento discernimento dei doveri che si hanno anzitutto verso Dio, poi verso chi è più grande di noi, verso la collettività ed infine verso i nostri simili.
Per essere conosciuto ciò che è giusto, è imprescindibile l’atto del giudicare (dal latino “ius dicere”: “dichiarare il giusto”), argomento su cui non sempre si hanno le idee chiare, anche in virtù delle sentenze evangeliche che esortano a “non giudicare”, dando l’impressione di condannare sempre e comunque questo atto. In realtà non è né può essere così. I comportamenti oggettivi e le realtà non solo possono, ma devono essere giudicate in base a tre criteri: giustizia, cioè avendo dei corretti parametri di valutazione, altrimenti il giudizio è perverso; autorità per emettere il giudizio, cioè il giudizio deve essere pertinente alla sfera di interesse o di competenza di chi giudica, altrimenti si cade nell’usurpazione; rettitudine, cioè prudenza e oggettività del giudizio, che altrimenti diventa temerario (cosa che accade soprattutto quando si giudicano le intenzioni delle persone e non i comportamenti oggettivi).
Ciò che è proibito dall’insegnamento di Gesù nel Vangelo (cf S. Th., II,II q. 60) è esattamente e anzitutto quest’ultima forma di giudizio (“giudizio temerario”), come insegna sant’Agostino. Alcuni autori aggiungono altre due fattispecie: il giudizio sulle cose divine, in quanto a noi assolutamente impossibile, come afferma sant’Ilario di Poitiers e il giudicare con malizia e animosità, cosa che si verifica quando si traggono frettolose conclusioni da semplici sospetti oppure si cade nella tendenziosità dovuta a disprezzo della persona o (peggio) all’ira causata dall’odio (così san Giovanni Crisostomo).