Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2023-08-01

Come, quando e a chi si possono applicare le Indulgenze?

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La risposta della Chiesa alle tesi eretiche di Lutero 



In questo articolo andremo a presentare i documenti che trattarono della dottrina delle indulgenze in reazione alle famose 95 tesi affisse sulla cattedrale di Wittenberg da Martin Lutero il 31 Ottobre 1517, riservandocene il commento dopo l’esposizione completa. Anzitutto il decreto Cum postuma che Papa Leone X inviò al suo legato in Germania Cardinal Tommaso da Vio detto “il Gaetano” (uno dei massimi commentatori di san Tommaso d’Aquino del XVI secolo) il 9 Novembre del 1518, in cui si legge quanto segue (si badi che il Gaetano riportò per esteso il contenuto di questo decreto nel suo commentario alla Summa Theologiae dell’Aquinate, precisamente nel commento alla questione quarantanovesima, quinto articolo, della terza parte): “Affinché d’ora in avanti nessuno possa addurre l’ignoranza della dottrina della Chiesa di Roma in ordine a tali indulgenze e alla loro efficacia, oppure possa scusarsi con il pretesto di una tale ignoranza, oppure giovarsi di un’attestazione immaginaria, perché invece questi stessi possano essere dimostrati colpevoli di palese menzogna e meritoriamente condannati, con il presente [scritto] ti ordiniamo di far conoscere ciò che ha insegnato la Chiesa di Roma, che le altre chiese sono tenute a seguire come una madre: Il Pontefice romano, successore di Pietro detentore delle chiavi e vicario in terra di Gesù Cristo, in forza della potestà delle chiavi, il cui compito è quello di aprire il regno dei cieli, eliminandone gli impedimenti nei fedeli di Cristo (e cioè la colpa e la pena dovuta per i peccati attuali, la colpa mediante il sacramento della penitenza, la pena temporale dovuta secondo la giustizia divina per i peccati attuali mediante l’indulgenza ecclesiastica), ha il potere, per cause ragionevoli, di concedere agli stessi fedeli di Cristo, che per la carità che li unisce sono membra di Cristo, sia che si trovino in vita sia che siano in Purgatorio, le indulgenze dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo e dei Santi; ed è sempre stato solito, concedendo l’indulgenza sia per i vivi che per i defunti, in forza dell’apostolica autorità, dispensare il tesoro dei meriti di Gesù Cristo e dei Santi, conferire la stessa indulgenza in modo di assoluzione o trasferirla in modo di suffragio. E per questo tutti quelli che hanno conseguito con sincerità tutte queste indulgenze, sia per i vivi che per i defunti, sono liberati da una pena temporale tanto grande, dovuta secondo la divina giustizia per i loro peccati attuali, quanto corrisponde all’indulgenza concessa e acquistata. E Noi decretiamo in base al presente [scritto], in forza dell’autorità apostolica, che così deve essere tenuto per fermo e predicato da tutti sotto pena di scomunica latae sententiae” (Denz 1447-1449).
Circa tre anni dopo le famose 95 tesi di Lutero e il fallimento dei successivi e vari tentativi di mediazione e conciliazione nell’incontro di Augusta (1518) e nella disputa di Lipsia (1519), Papa Leone X, con la celebre Bolla Exsurge Domine (15 Giugno 1520), condannò formalmente le dottrine luterane. Riguardo le indulgenze, queste sono le proposizioni luterane condannate: 17. I tesori della Chiesa, da cui il Papa trae le indulgenze da dare, non sono i meriti di Cristo e dei Santi. 18. Le indulgenze sono pie frodi verso i fedeli, e dispensano dalle buone opere, appartengono alle cose lecite, ma non a quelle utili. 19. coloro che veramente le lucrano, le indulgenze non servono per la remissione della pena dovuta alla giustizia divina per i peccati attuali. 20. Si ingannano coloro che credono che le indulgenze sono salutari e utili al bene spirituale. 21. Le indulgenze sono necessarie solo per i delitti pubblici e sono concesse correttamente solo agli induriti e agli intolleranti. 22. Le indulgenze non sono necessarie né utili a sei generi di persone: ai morti o moribondi, ai malati, ai legittimamente impediti, a quanti hanno commesso delitti ma non pubblici, a quanti compiono opere migliori. 
Tutti e ciascuno degli articoli o errori sopra elencati noi li condanniamo, respingiamo e rigettiamo totalmente, in conformità a quanto detto sopra, come eretici, scandalosi, falsi, offensivi per le orecchie pie, o in quanto capaci di sedurre le menti degli uomini semplici e in contraddizione con la fede cattolica” (Denz 1467-1472 e 1492). 
Anche il Concilio di Trento si occupò esplicitamente della tematica delle indulgenze con un apposito decreto (4 Dicembre 1563), sancendo quanto segue: 
“Il potere di elargire indulgenze è stato dato da Cristo alla Chiesa e questa, fin dai tempi remoti, ha usato di tale potestà divinamente concessa. Pertanto il sacrosanto Concilio insegna e comanda di mantenere nella Chiesa l’uso delle indulgenze, che è sommamente salutare per il popolo cristiano ed è stato autorevolmente approvato dai Concili; condanna quindi con anatema quanti asseriscono che esse sono inutili, oppure negano che la Chiesa abbia la potestà di concederle. Desidera tuttavia che nel concederle si usi moderazione, secondo l’antica e lodevole consuetudine della Chiesa, in modo tale che la disciplina ecclesiastica non perda troppo facilmente il suo vigore. Desidera poi che gli abusi, che si sono introdotti e hanno fatto sì che le indulgenze fossero denigrate dagli eretici, vengano eliminati e corretti. Perciò, con il presente decreto, stabilisce che ogni forma di iniqua mercatura, finalizzata a conseguire le indulgenze, che è stata causa di abusi nel popolo cristiano, sia totalmente eliminata. […] Comanda poi ai vescovi che si rendano diligentemente conto degli abusi attuati nelle loro singole Chiese, riferiscano quindi anzitutto al sinodo provinciale, poi, una volta sentito il parere anche degli altri vescovi, riferiscano al sommo pontefice romano, il quale, con la sua autorità e prudenza (che giovano alla Chiesa universale), stabilirà come le sante indulgenze debbano essere dispensate a tutti i fedeli piamente, santamente, e senza alcuna forma di corruzione” (Denz 1835). 

Quello che la Chiesa disse in opposizione all’invettiva luterana contro la dottrina delle  indulgenze, ci dà modo di completare il quadro di questo importante aspetto della santa fede cattolica. Anzitutto occorre ricordare che è comminata la scomunica “latae sententiae” a chiunque rifiuta di credere a tale dottrina. Tale scomunica è la forma più grave, e consiste semplicemente nel fatto che essa “scatta” in maniera automatica appena il soggetto faccia quella cosa che è proibita sotto pena di essa. Nell’attuale disciplina ecclesiastica, per esempio, tale scomunica viene inflitta per chi si macchia del delitto di aborto. Questo significa che il fatto di aver abortito (o di aver operato un aborto, per ciò che concerne medici e infermieri, oppure di aver formalmente cooperato ad esso) rende automaticamente scomunicati tutti gli autori di tale abominio. Similmente, si è immediatamente scomunicati non appena si neghi che esistono le indulgenze e che esse possono essere applicate, a certe condizioni, per i vivi e per i defunti (“a modo di assoluzione o a modo di suffragio”). I fondamenti dogmatici di tale dottrina, lo si ricordi, sono molteplici. Primo, l’esistenza della giustizia di Dio, che esige che le colpe siano espiate in quanto offese a Lui, riparate in quanto causa di danni al prossimo, purificate in quanto causa di macchie e disordini nell’anima di chi le ha commesse. Secondo, da parte di intende beneficiarne ci deve essere la necessaria e previa remissione di tutte le colpe, di cui bisogna essere sinceramente pentiti e di cui è necessario essersi ben confessati, accusandosi dei peccati mortali commessi in vita in maniera dettagliata e completa, cioè indicando le singole specie dei peccati, il numero dei peccati commessi (o quanto meno l’ordine grandezza, qualora non se ne ricordasse il numero preciso) e le eventuali circostanze aggravanti. Senza remissione della colpa non può mai e in nessun caso esserci alcuna remissione della pena. Terzo, la ferma risoluzione di non commettere volontariamente in futuro nessun genere di peccato nemmeno veniale (per ottenere un’indulgenza plenaria) o quanto meno nessun peccato mortale (per lucrare un’indulgenza almeno parziale). Quarto, l’esistenza di un “tesoro” della Chiesa, costituito dai meriti infiniti di Cristo, della Madonna, dei martiri e di tutti i santi, che con le loro sofferenze liberamente accettate oppure spontaneamente offerte per la salvezza dei peccatori, hanno ampiamente pagato presso la divina giustizia il prezzo delle colpe del genere umano. Quinto, il primato di Pietro e la consegna a lui (e a lui solo) da parte del Signore, delle chiavi per aprire il forziere di questo tesoro, che si esplica stabilendo quali siano le pratiche indulgenziate, che tipo di indulgenza ottengano (se plenaria o parziale), se siano o meno applicabili ai defunti e quali condizioni adempiere per poterle acquistare. Sesto, la consolante verità di fede della comunione dei santi e della conseguente unità tra Chiesa trionfante, militante e purgante, che rende possibile la comunicazione dei meriti dei santi che sono in cielo a noi che siamo sulla terra, nonché il dono dei medesimi meriti alle anime che soffrono in Purgatorio per espiare le colpe commesse e purificare le macchie delle loro anime.  Dopo le doverose scomuniche di Papa Leone X alle eretiche asserzioni di Martin Lutero su questo argomento, il Concilio di Trento, che tornò su di esso con il decreto che abbiamo precedentemente esposto, riconobbe, in verità, che alcuni abusi si erano sciaguratamente in qualche momento introdotti a livello di prassi nella vita della Chiesa e che, come  sempre accade, fu proprio in forza di essi che i nemici di essa formularono e scatenarono le loro invettive. Onde era (e ovviamente è ancora) volontà ferma della Chiesa che dalla disciplina delle indulgenze restasse (e resti) lontana ogni sia pur larvata parvenza di mercato (le famose “vendite delle indulgenze”), di modo che nessuno si sogni sia pur lontanamente di pensare che può peccare quanto vuole e “acquistarsi” un posto in paradiso con qualche elargizione di denaro, senza una vera conversione e cambiamento di vita. Ovviamente, per contro, riconosce l’utilità per i fedeli di dette indulgenze, nonché la potestà del Romano Pontefice di concederle e disciplinarle, auspicandone un uso santo e moderato ed esortando i vescovi a vigilare perché tale salutare e consolante verità di fede non abbia mai più a trasformarsi in occasione di abuso e, quindi, in fonte di denigrazione per la Chiesa e per la sua santità.

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