Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2024-06-22

Gravi offese alla giustizia

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Il furto, evidentemente, lede la giustizia in quanto consiste nell’appropriarsi indebitamente di cose, beni o denaro altrui oppure nel non restituire quelli ricevuti in prestito, mentre la rapina contiene l’aggravante del perpetrare il furto usando violenza o quanto meno minacce alla persona. San Tommaso fa opportunamente rilevare, tuttavia, che ci sono due situazioni da considerare con la debita attenzione. La prima è che per diritto naturale (e quindi per giustizia e non per carità) i beni e il denaro superfluo devono essere elargiti ai poveri e bisognosi, in quanto da Dio concessi proprio per il loro sostentamento; la seconda è che, in caso di assoluta, urgente ed evidente necessità, è lecito soddisfare i propri bisogni immediati (di cibo, per esempio), con cose che siano a portata di mano usandole nei limiti del necessario (per esempio, mangiando un frutto di un albero appartenente a un privato). Sono violazioni della giustizia anche l’usura (che, in forza della legge morale è sempre illecita) e la frode (in cui con l’inganno si percepiscono o si mantengono indebite somme di denaro). Tutti questi peccati, se commessi, obbligano alla riparazione, cioè alla restituzione (per giustizia) di quanto indebitamente percepito, oppure, nel caso di impossibilità oggettiva o di grave incomodo soggettivo nel farlo, a devolvere in beneficenza i beni di cui  ingiustamente ci si è impossessati.
Per ciò che concerne l’ottavo comandamento, ledono la giustizia commutativa le seguenti tipologie di peccato. Anzitutto la falsa testimonianza in senso stretto, cioè il mentire su cose relative alla giustizia di cui si è obbligati autoritativamente a deporre. L’obbligo è sempre sussistente quando si tratta di delitti manifesti o di dominio pubblico, non negli altri casi. Pecca molto gravemente contro la giustizia chi si macchia di calunnia, ovvero diffama il buon nome del prossimo mentendo e togliendogli l’onore e la buona fama. Questo grave delitto, non meno di quelli contro i beni, obbliga gravemente al dovere di riparazione. Ci sono alcune altre fattispecie di carattere eminentemente forense, che vanno comunque evidenziate, perché oggi piuttosto diffuse. Anzitutto la prevaricazione, ossia l’aiuto della parte avversa (un avvocato che aiutasse il difensore della controparte o, in caso di processo penale, il pubblico ministero); la tergiversazione, che è mancanza alla giustizia (commissibile solo da chi esercita le funzioni della pubblica accusa) che consiste nell’ingiusta desistenza dall’accusa intrapresa (ossia derivante non da elementi che l’abbiano dimostrata infondata, ma da altre motivazioni, lecite o, peggio, illecite); la reticenza, cioè il non dire (da parte dell’accusato) la verità su cose su cui si è tenuti a farlo o, peggio, la menzogna usata per discolparsi. Si badi tuttavia che non sussiste ordinariamente l’obbligo di dire a tutti tutta la verità, per cui, anche in sede processuale, il giudice può e deve esigere la conoscenza solo di ciò che è lecito e giusto chiedere (e non di altro) e che è possibile all’imputato, qualora ciò dovesse accadere, difendersi ricorrendo alla prudenza (senza mai però poter mentire). Dovere grave dei magistrati è emettere giuste sentenze e grave mancanza alla giustizia è non farlo. Una sentenza, secondo san Tommaso, è (dal punto di vista morale) ingiusta in quattro casi: se il giudice usa come prove cognizioni sue personali (e non risultanze processuali oggettive); se esorbita dai limiti della sua competenza, fuoriuscendo dai margini della sua legittima potestà; se condanna a prescindere dal contraddittorio e senza dare all’accusato la possibilità di difendersi e la conoscenza dei capi di imputazione a suo carico; se condona la pena (che è tenuto ad applicare), fuori dei casi in cui ne abbia licenza o potere. Infine c’è la grave mancanza alla giustizia operata dagli avvocati che difendano cause oggettivamente ingiuste (sant’Alfonso M. De Liguori, su questo, diede degli esempi e delle massime assolutamente esemplari, quando esercitava la professione di avvocato), in quanto la cooperazione al male con opere, consigli e aiuti, rende inevitabilmente complici di esso.



Articolo di Don Leonardo Maria Pompei — Blog.