Stemma di don Leonardo Maria Pompei Don Leonardo Maria Pompei Sacerdote · Apostolato

Blog · 2024-04-27

Secondo comandamento: giurare il falso e trasgredire i voti

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Prima di chiudere questa lunga sezione dedicata al secondo comandamento ci restano da affrontare le rimanenti specie di peccato che oltraggiano il santo nome di Dio.
La prima di esse è il falso giuramento. Il giuramento è un’affermazione, una testimonianza o una promessa della cui veridicità si chiama Dio in persona a garantire. Di esso parla esplicitamente Gesù in un passaggio del sermone della montagna che è bene riportare per esteso: “Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” (Mt 5,33-37). In base a questa pericope, la Chiesa ha formulato la seguente dottrina sul giuramento. Innanzitutto lo spergiuro, ovvero il falso giuramento è sempre e comunque peccato mortale, in quanto si chiama Dio, che è somma verità, come testimone di una cosa falsa o di una promessa che non si ha alcuna intenzione di adempiere. È anche peccaminoso il giuramento formulato per motivi futili, in quanto è irriverente chiamare l’autorità di Dio come testimone di un fatto di lieve portata o di scarsa importanza. È invece lecito il giuramento quando la gravità e la serietà della materia di cui è oggetto lo richiedono ed è giustificato in base alla peccaminosità dell’uomo, che purtroppo facilmente può mentire. Conseguentemente, quando sono in ballo grandi questioni su cui si deve pervenire alla certezza almeno morale della veracità di alcune affermazioni (per esempio una testimonianza processuale, l’esame dei nubendi prima del matrimonio-sacramento) è lecito chiedere il rilascio di dichiarazioni giurate. Tuttavia, fuori di questi casi, il ricorso al giuramento, anche per gravi motivi è, per un cristiano, sconsigliabile, in quanto, come afferma Gesù nella parte conclusiva del brano sopra riportato, la veracità dovrebbe essere virtù distintiva dei discepoli di Colui che è la Verità. Se infatti ci si abitua a dire sempre la verità (quando una cosa è vera è vera, e quando è falsa è falsa; se do una parola la onoro, se non la do non devo onorarla; se una cosa è successa lo ammetto, se non è mai successa lo nego, etc.) è evidente che il ricorso al giuramento non solo diviene totalmente inutile, ma non è neanche richiesto da chi deve fare affidamento sull’autenticità delle affermazioni di una persona verace e sincera.
Un ultimo argomento delicato ci resta da trattare a conclusione di questa ampia sezione: quello relativo ai voti. È delicato perché l’esperienza pastorale attesta che sovente alcuni fedeli, pur senza esserne pienamente coscienti, formulano dei veri e propri voti a Dio e sono poi alquanto negligenti nell’onorarli e adempierli, arrivando addirittura in qualche caso perfino a dimenticarsi di averli fatti. Generalmente, infatti, si pensa a un voto come a qualcosa di solenne, emesso in pubblico e davanti all’autorità ecclesiastica. Esistono indubbiamente voti emessi in tale modo e sono i consigli evangelici (ubbidienza, povertà e castità) professati pubblicamente e perpetuamente dai fedeli che sono chiamati da Dio allo stato sublime e perfetto della vita consacrata. Tuttavia il voto è molto più semplicemente “una promessa fatta a Dio”, in cui gli si offre qualche bene, o ci si obbliga a qualcosa di più perfetto o si promette di fare o non fare qualcosa in suo onore. Il voto può essere emesso anche in forma assolutamente privata (nella preghiera personale, anche solo mentale), può essere rivolto non solo a Dio ma anche alla Madonna o a qualche santo, può essere subordinato alla ricezione di qualche grazia (“ se otterrò tale grazia, farò in onore di Dio, della Madonna, o di santa Rita, questa determinata cosa”), può essere temporaneo (per un mese, un anno, etc.) o perpetuo. Ora, quando un fedele facesse una promessa di tal genere, è obbligata a osservarla sotto pena di peccato mortale, salvo che ne chieda (e ottenga) la dispensa dall’autorità ecclesiastica. Diverso dal voto è il proposito, ovvero una risoluzione presa davanti al Signore di impegnarsi a fare o non fare qualcosa, compiere gli atti di una certa virtù, combattere qualche difetto, etc. Anche questo è atto sommamente gradito al Signore, ma, a differenza del voto, non crea gravami per la coscienza, in quanto l’inadempimento di un proposito costituisce un’imperfezione solo quando è dovuto a negligenza. Fare voti a Dio è sommamente raccomandato dalla Sacra Scrittura (“Fate voti al Signore nostro Dio e adempiteli”, Sal 75,12), dal momento che rende molto più meritorie le opere compiute sotto la sua “sfera di influenza”, facendogli cambiare la specie morale di appartenenza (che, in caso di voto, diventa la virtù di religione, ovvero quella che regola gli atti di giustizia e di culto compiuti verso Dio). Tuttavia trasgredire un voto è cosa molto grave, per cui prima di emettere un voto è bene sottostare a queste norme di prudenza. Chiedere anzitutto consiglio al confessore o al padre spirituale circa l’opportunità di emetterlo; evitare di fare voti che possano notevolmente complicare la vita nel proprio particolare stato; evitare di fare voti perpetui (è preferibile rinnovare voti a tempo determinato). Qualora si sia emesso un voto imprudentemente, oppure sia diventato troppo gravoso osservarlo, bisogna ottenerne la dispensa (attenzione: anche per un voto privato!) dalla competente autorità ecclesiastica che, si badi, non è il confessore o il padre spirituale. Per i fedeli laici può sciogliere o dispensare da un voto soltanto il proprio vescovo diocesano o il proprio Parroco (della Parrocchia a cui si appartiene territorialmente), per i religiosi è competente il proprio superiore diretto. È senz’altro lodevole rendere a Dio e alla Madonna questa forma sublime di culto: oggi, per esempio, sono quanto mai graditi i voti di castità temporanea (fino al matrimonio) o perpetua emessi dai ragazzi, in contrapposizione col nostro mondo impuro e corrotto. La beata Giacinta di Fatima ebbe modo di dire che la Madonna gradiva anime pure che si fossero legate a Lei col voto di castità. Tuttavia immediatamente ammoniva circa il dovere di osservare i voti, avvertendo che “coloro che non osservano le promesse fatte alla Madonna non avranno mai pace”. L’amore e lo zelo per Dio e la sua gloria, in questa materia, deve essere dunque moderato dalla virtù della prudenza. Meglio non fare voti che trasgredirli; meglio farli non troppo onerosi che rischiare di doverne chiedere la dispensa; meglio anche provarsi per un certo tempo con sani e robusti propositi, per testare la tenuta della volontà; e solo in un secondo momento legarsi a Dio, alla Madonna e ai santi con veri e propri voti che, se ben osservati, daranno molta gloria al Signore, salveranno molte anime, arricchiranno la corona dei nostri meriti.

Articolo di Don Leonardo Maria Pompei — Blog.