Grandissima è l'autorità del Romano Pontefice. A tale grandezza corrisponde sia un'immensa responsabilità nell'esercitarla secondo il cuore di Dio, per chi ricopre tale ufficio, sia un dovere grave per ogni cattolico di accompagnare con la propria preghiera e il proprio ossequio il papa nell'esercizio del suo compito di Pastore e Maestro.
Il terzo capitolo della Pastor Aeternus definisce in termini assai chiari e puntuali la natura del primato del Romano Pontefice ed i suoi esatti ambiti di esercizio e di comprensione. Si tratta anzitutto di un vero e proprio potere ordinario di giurisdizione, cioè esteso al massimo possibile e non solo limitato all’esercizio sacramentale del sommo sacerdozio in tutta la Chiesa oppure alla sola autorità magisteriale, nel senso che - se si trattasse solo di questo - tutti dovrebbero ritenere e ossequiare le dichiarazioni del Papa sulla fede e sui costumi e non invece eventuali sue disposizioni disciplinari o di governo nella Chiesa. Parimenti, se non si trattasse di un vero primato di giurisdizione, il Papa non sarebbe, come invece è, il supremo giudice di qualunque possibile causa o controversia sorgente tra qualsivoglia membro della Chiesa cattolica, inclusi, evidentemente, i membri della gerarchia e i religiosi. Tale autorità del Romano Pontefice oltre che ordinaria (ossia inerente all’ufficio stesso di Papa), è dunque suprema (ossia non conosce autorità ad essa superiori e le sue statuizioni sono pertanto inappellabili), piena (non limitata - come abbiamo appena spiegato), immediata (nel senso che può essere esercitata senza alcun intermediario e produce effetti immediati nonostante qualunque possibile determinazione o situazione contraria) e infine universale (cioè si estende a tutta la Chiesa cattolica e i suoi membri senza nessuna eccezione). Dal che segue la disposizione con cui si conclude il paragrafo terzo della Costituzione:
“Se qualcuno affermerà che il Romano Pontefice ha semplicemente un compito ispettivo o direttivo, e non il pieno e supremo potere di giurisdizione su tutta la Chiesa, non solo per quanto riguarda la fede e i costumi, ma anche per ciò che concerne la disciplina e il governo della Chiesa diffusa su tutta la terra; o che è investito soltanto del ruolo principale e non di tutta la pienezza di questo supremo potere; o che questo suo potere non è ordinario e diretto sia su tutte e singole le Chiese, sia su tutti e su ciascun fedele e pastore: sia anatema” (Pastor Aeternus, n. 3).
Grandissima, come si vede, è l’autorità del Romano Pontefice e a tale grandezza corrisponde un’immensa responsabilità nell’esercitarla secondo il cuore di Dio per chi ricopre tale sommo ufficio e, specularmente, un dovere grave di ogni credente sia di accompagnare con la propria personale preghiera il Papa nell’esercizio del suo compito di pastore e capo della Chiesa universale, sia un atteggiamento di filiale e sincero affetto nonché genuina e autentica devozione nei suoi confronti.
Il capitolo quarto si occupa, infine, del Magistero Infallibile del Romano Pontefice. Si tratta della celebre definizione dell’infallibilità del Papa quando parla ex cathedra, il cui contenuto è bene riportare per esteso, essendo stato formulato come “dogma rivelato da Dio” e quindi articolo di fede non impugnabile, assolutamente irreformabile e tale da dovere essere necessariamente creduto e tenuto da ogni fedele sotto pena di eresia formale. Ecco il testo della definizione.
“Noi, mantenendoci fedeli alla tradizione ricevuta dai primordi della fede cristiana, per la gloria di Dio nostro Salvatore, per l’esaltazione della religione Cattolica e per la salvezza dei popoli cristiani, con l’approvazione del sacro Concilio proclamiamo e definiamo dogma rivelato da Dio che il Romano Pontefice, quando parla ex cathedra, cioè quando esercita il suo supremo ufficio di Pastore e di Dottore di tutti i cristiani, e in forza del suo supremo potere Apostolico definisce una dottrina circa la fede e i costumi, vincola tutta la Chiesa, per la divina assistenza a lui promessa nella persona del beato Pietro, gode di quell’infallibilità con cui il divino Redentore volle fosse corredata la sua Chiesa nel definire la dottrina intorno alla fede e ai costumi: pertanto tali definizioni del Romano Pontefice sono immutabili per se stesse, e non per il consenso della Chiesa. Se qualcuno quindi avrà la presunzione di opporsi a questa Nostra definizione, Dio non voglia!: sia anatema” (Pastor Aeternus, n. 4 i corsivi sono miei).
Si tratta in questo caso della suprema potestà di Magistero del Romano Pontefice che, un secolo più tardi, la Lumen gentium avrebbe ribadito spiegando anche i rapporti tra essa e la potestà magisteriale parimenti suprema che la Chiesa tutta esercita nei Concili Ecumenici. Il Sommo Pontefice ha dunque personalmente ciò che i vescovi hanno solo collegialmente e solo con lui e sotto di lui (mai “senza” o peggio “contro” di lui). Si tratta, peraltro, di una potestà non solo finalizzata e limitata a definire alcune verità di fede implicite o comunque da considerarsi come corollari della Rivelazione, ma che giunge alla possibilità di definire anche dei veri e propri dogmi di fede, come del resto fecero sia il beato Pio IX con la definizione del dogma dell’Immacolata Concezione (bolla Ineffabilis Deus, 1854) che il venerato papa Pio XII con la definizione del dogma dell’Assunzione di Maria Santissima (bolla Munificentissimus Deus, 1950).
La Costituzione spiega infine che il fondamento di questo carisma certo di verità posseduto a titolo personale ed individuale solo dal Romano Pontefice trae origine dalla promessa di Gesù (“Io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”, Lc 22,32) ed è stato trasmesso ai suoi successori (come anche, nel modo sopra specificato, al Collegio Episcopale) “non per rivelare una nuova dottrina, ma per custodire con scrupolo e per far conoscere con fedeltà, con la sua assistenza, la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede” (ibidem). Ovviamente per parlarsi di Magistero infallibile devono ricorrere tutte le condizioni specificate nella Costituzione: primo, che il Papa si pronunci su materie di fede e di morale; secondo che intenda pronunciarsi “ex cathedra”, ossia con la volontà di esercitare il suo supremo ufficio di pastore e dottore; terzo, che intenda dare una vera e propria “definizione dottrinale”. Quando ricorrono tali condizioni, una determinazione del Papa è immutabile e irriformabile in forza dell’autorità stessa che ha e non potrebbe essere ritrattata, abrogata o cambiata né da un suo successore né da un Concilio ecumenico.
